Con le provvedimento del DIrettore dell'Agenzia delle Entrate viene individuato un nuovo ed unico riferimento normativo nella definizione delle regole di trasmissione degli indirizzi PEC al REI, costituito con Provvedimento 188870 del 22 dicembre 2005 per accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alle risposte alle Indagini finanziarie. Si prevede in particolare che il REI è articolato in sezioni distinte, destinate ad accogliere gli indirizzi PEC dei soggetti obbligati alla comunicazione. Di seguito si elencano i principali contenuti del Provvedimento:
- al punto 1 dsono indicate le informazioni associate alla casella di posta elettronica certificata che devono essere comunicate. Tra queste troviamo il codice fiscale e la denominazione della struttura accentrata, ove presente, come definita negli articoli 32, d.P.R. 600/1973 e 51, d.P.R. n.633/1972, che gestisce in maniera accentrata il servizio di ricezione delle richieste di indagine finanziaria e di trasmissione delle risposte per tutti gli operatori del gruppo rappresentati.
- Al punto 2 vengono definiti i destinatari dell’obbligo di comunicazione al REI
- a partire dal 1giugno 2017 la comunicazione al REI è effettuata esclusivamente attraverso il tracciato record e le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Contestualmente, non potrà più essere utilizzato il tracciato record allegato n. 5 al provvedimento del 12 novembre 2007.
- Al punto 5 viene stabilito il termine di 30 giorni entro cui i soggetti, di nuova costituzione o per i quali sopravvengano i requisiti soggettivi e oggettivi che determinano l’obbligo di iscrizione al REI, comunicano le informazioni al Registro. Parimenti va comunicata entro il termine di 30 giorni ogni modifica intervenuta in una delle informazioni registrate. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini di iscrizione o di modifica dei dati iscritti, le richieste e comunicazioni inviate all’indirizzo PEC dell’operatore si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti. Viene disposto altresì che la comunicazione al REI di una casella di posta elettronica certificata non valida o non attiva, costituisce violazione dell’obbligo di comunicazione