L’art. 46, della L. 234/2012, disciplina il divieto di concessione, da parte delle amministrazioni, di aiuti di Stato alle imprese dichiarati illegittimi e non rimborsati. La modifica normativa operata dalla legge europea 2014 ha stabilito, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che le amministrazioni concedenti devono procedere alla verifica delle imprese, che hanno ricevuto aiuti di stato illegittimi per cui hanno omesso il rimborso, attraverso l’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato. Il termine anzidetto è stato prorogato dal D.L. 244/2016 di ulteriori sei mesi, stante la tardiva istituzione del suddetto registro, la cui consultazione, successiva alla trasmissione delle informazioni, costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato, con le relative responsabilità per i soggetti inadempienti. La proroga al 1° luglio 2017 ha inciso anche sull’abrogazione della norma che regola i controlli tramite dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari e di cui le amministrazioni effettuano controlli a campione sulla loro veridicità.
Il registro nazionale degli aiuti di Stato, previsto dall’art. 52 della citata L. 234/2012:
L'inadempimento degli obblighi attinenti alla trasmissione dei dati e all’interrogazione del registro:
La procedura di accesso, accreditamento, trasmissione delle informazioni e utilizzo dei servizi è prevista dalla Circolare n. 62871/2016 del Ministero dello Sviluppo.