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Notizie Flash 24/05/2017

Studi di settore: le condizioni per l'accesso al regime premiale

Studi di settore: le condizioni per l'accesso al regime premiale

Con il provvedimento del 23 maggio 2017 del direttore dell'Agenzia delle Entrate è stato regolato l'accesso al regime premiale previsto dai commi da 9 a 13 dell'articolo 10 del Dl 201/2011.Il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate contiene l’elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (Dl n. 201/2011) e che, quest’anno, rappresentano l’80% del totale (155 su 193). 

Si ricorda che l'articolo 10 del Dl 201/2011 ha previsto, a partire dal periodo di imposta 2011, un regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore. In particolare, il comma 9 della norma prevede che siano interessati dall'applicazione di tale regime coloro che, anche a seguito di adeguamento, abbiano dichiarato ricavi o compensi allineati con quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore.
Oltre alla congruità dei ricavi e compensi, altre condizioni al cui verificarsi si rende applicabile il regime, sono rappresentate da:

  • il regolare assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati ivi previsti
  • la coerenza e normalità rispetto agli indicatori previsti dallo (o dagli, se più d'uno) studio di settore applicato.

I benefici riconosciuti ai soggetti premiati sono:

  • la preclusione della possibilità per l'Agenzia di effettuare accertamenti basati su presunzioni semplici (ancorché dotate dei requisiti della gravità, precisione e concordanza; si tratta degli accertamenti cd. "analitico induttivi" di cui all'art. 39 c. 1 lett. d), secondo periodo, del Dpr 600/1973 ai fini dell'imposta sul reddito, e dell'art. 54 c. 2 ultimo periodo, del Dpr 633/1972 ai fini dell'Iva)
  • la riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsti, ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 43 c. 1 Dpr 600/1973, e, per l'Iva, dall'art. 57 c. 1 Dpr 633/1972)
  • l'inibizione della possibilità per l'Agenzia di effettuare accertamenti sintetici del reddito complessivo di cui all'art. 38 Dpr 600/1973 (cd. "redditometro"), se il reddito complessivo accertabile non ecceda di almeno 1/3 (in luogo dell'ordinario 20%) quello dichiarato dal contribuente

A fronte di tali rilevanti premialità la norma, al successivo comma 11, individua gli ambiti e le modalità di svolgimento delle attività di controllo nei confronti dei contribuenti che restino esclusi dalla applicazione del regime.

In particolare, verso coloro che dichiarano ricavi o compensi non in linea con le stime degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza destinano parte della loro capacità operativa rivolta all'effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosità dei contribuenti interessati, e basati su specifiche analisi del rischio di evasione, che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria (articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973).
Nei confronti di coloro che presentino anche una situazione di non coerenza e/o non normalità rispetto agli indicatori, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di previsti dai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del Dpr 633/1972.

Le condizioni per il periodo di imposta 2016 - Con il provvedimento del 23 maggio 2017 vengono stabiliti I criteri di accesso al regime premiale in argomento; in particolare, vengono richiamati alcuni principi applicativi già contenuti nei provvedimenti afferenti le precedenti annualità:

  • affinché risulti rispettata la condizione prevista dalla lettera b), del comma 10, dell'articolo 10 del Dl 201/2011, la coerenza deve sussistere per tutti gli indicatori di coerenza e di normalità previsti dallo studio applicabile
  • nell'ipotesi in cui il contribuente consegua sia redditi di impresa che di lavoro autonomo, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussiste per entrambe le categorie reddituali
  • nell'ipotesi in cui alle attività svolte dal contribuente si rendano applicabili più studi di settore, affinché tale contribuente possa considerare rispettate le condizioni previste per accedere al premiale, la congruità e la coerenza devono sussistere per tutti gli studi di settore applicabili
  • infine, ovviamente, tutte le condizioni previste possono considerarsi rispettate solo quando sussistano in esito alla assoluzione degli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore attraverso la fedele indicazione di tutti i dati previsti.

Con specifico riferimento a tale ultimo aspetto, il provvedimento, conferma che la fedeltà dei dati dichiarati può sussistere anche in presenza di errori o omissioni nella compilazione dei modelli degli studi di settore, a meno che non risulti modificata l'assegnazione ai cluster; la stima dei ricavi o dei compensi; il posizionamento rispetto agli indicatori di normalità e di coerenza.

L'articolo 2 del documento rimanda all'allegato 1 per conoscere l'elenco degli studi di settore che, per l'annualità 2016, accedono al regime premiale specificando che nel caso in cui un contribuente applichi due Studi, compresa l'ipotesi in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l'attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, per accedere al regime premiale si rende necessario che entrambi gli Sds siano richiamati in tale allegato.

Infine, l'articolo 4 specifica i criteri adottati per l'individuazione degli studi di settore per i quali è previsto l'accesso al regime premiale.
Al riguardo, risultano confermati i criteri già adottati per le annualità 2014 e 2015; gli studi sono individuati tra quelli per i quali sono approvati:

  • almeno 4 delle seguenti tipologie di indicatori di coerenza economica: efficienza e produttività del fattore lavoro; efficienza e produttività del fattore capitale; efficienza di gestione delle scorte; redditività; struttura
  • indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate al punto precedente compreso l'indicatore "Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti".
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