Con provvedimento del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al D.M. 28 dicembre 2015 del MEF sullo scambio automatico di informazioni fiscali secondo il Common Reporting Standard dell’OCSE (CRS). A regime, la comunicazione annuale delle informazioni è trasmessa, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Per la comunicazione annuale relativa all’anno 2016 la trasmissione è effettuata entro il 21 agosto 2017.
La direttiva n. 2014/107/UE nonché gli accordi sottoscritti in applicazione dell’art. 6 della Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’OCSE, prevedono lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali secondo uno standard comune di comunicazione al fine di contrastare l’evasione fiscale internazionale.
Per ottemperare agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla direttiva e dagli accordi, le istituzioni finanziarie italiane tenute alla comunicazione trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati su ciascuna persona oggetto di comunicazione e sul relativo conto oggetto di comunicazione, compresi quelli relativi a entità non finanziarie passive controllate da una o più persone oggetto di comunicazione.
Le informazioni del 2016 entro il prossimo 21 agosto - La comunicazione annuale relativa al 2016 va effettuata entro il 21 agosto 2017. Da quest’ultima data si calcoleranno poi gli ulteriori 15 giorni (quindi, fino al 5/09/2017) entro cui si potranno ancora inviare messaggi di tipo “primo invio” col meccanismo della sostituzione
C’è tempo fino al 18 settembre per iscriversi al Registro elettronico degli indirizzi - Fino al prossimo 18 settembre è ancora possibile iscriversi nella sezione “Fatca/Crs” del Registro elettronico degli indirizzi (Rei), all’interno dell’Anagrafe tributaria. Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, possono evitare questo passaggio le istituzioni finanziarie che al 18 settembre risultano già iscritte nella sezione “Rei Indagini” con codice operatore con requisiti uniformi, poiché in questo caso si intende confermata la casella Pec già indicata in questa sezione.
Soggetti tenuti alla comunicazione |
Istituzione finanziaria italiana tenuta alla comunicazione 1) le banche; 2) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'art. 80 TUF; 3) Poste italiane SPA, limitatamente all'attività svolta dal patrimonio separato BancoPosta; 4) le società di intermediazione mobiliare (SIM); 5) le società di gestione del risparmio (SGR); 6) le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all'art. 2, comma 1, del Codice delle assicurazioni private nonché le holding di tali imprese che presentano determinati requisiti; 7) gli organismi di investimento collettivo del risparmio che presentano determinati requisiti; 8) le società fiduciarie; 9) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento; 10) le società veicolo di cartolarizzazione; 11) i trust che presentano determinati requisiti; 12) gli emittenti di carte di credito; 13) le stabili organizzazioni situate in Italia delle istituzioni finanziarie estere che svolgono le medesime attività svolte dalle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione di cui ai numeri precedenti; 14) qualunque altra istituzione finanziaria italiana che presenti determinati requisiti.
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Dati da comunicare
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Tra i dati da comunicare occorre comprendere anche il codice fiscale italiano, ove disponibile, di ciascun soggetto interessato dalla comunicazione. |
Termini per la comunicazione |
La comunicazione annuale delle informazioni è trasmessa dalle istituzioni, per ciascun anno oggetto di comunicazione, entro il 30 aprile dell’anno successivo, e include le giurisdizioni oggetto di comunicazione secondo la tempistica indicata nell’allegato C del D.M. 28 dicembre 2015. La comunicazione annuale relativa all’anno 2016 è trasmessa entro il 21 agosto 2017. |
Modalità di comunicazione |
L’Agenzia individua anche le modalità tecniche mediante le quali effettuare le comunicazioni. In particolare, le istituzioni trasmettono i file contenenti i dati utilizzando l’infrastruttura informatica SID secondo le modalità indicate nel provvedimento 25 marzo 2013, prot. n. 37561. L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta nella quale, a seguito di elaborazione di controllo, sono indicati: a) a fronte di esito positivo: - l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione; - il protocollo attribuito in via automatica al file; - la data in cui il file è stato presentato. b) in caso di esito negativo e conseguente scarto, dovuto alla non adeguatezza alle regole di trasmissione, ad anomalie nella nomenclatura del file, a irregolarità nella struttura dei dati o a incongruenze tra i dati comunicati: - l’identificativo del file attribuito dal soggetto che effettua la comunicazione; - il protocollo attribuito in via automatica al file; - la data in cui il file è stato presentato; - il motivo dello scarto. In caso di esito negativo e conseguente scarto la comunicazione si considera non presentata. Anche a seguito di una ricevuta di scarto, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini. La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei termini viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre il quindicesimo giorno dal termine viene acquisita ed inviata alle Autorità fiscali delle Giurisdizioni oggetto di comunicazione in una fase successiva.
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Nell'Allegato C vi è l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (come sostituito dal D.M. 17 gennaio 2017).