L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 18 luglio 2017 ha fornito chiarimenti sulla determinazione della base imponibile (valore della produzione netta) e sulla compilazione della dichiarazione Irap 2017 alla luce delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 70, legge 208/2015), che ha modificato la disciplina dell’imposta per il settore agricolo.
A partire dal 2016, non sono soggetti passivi Irap:
- coloro che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’articolo 32, Tuir
- le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale
- le cooperative agricole (e loro consorzi) della piccola pesca.
Tra l'altro viene chiarito che:
- gli imprenditori agricoli che svolgono contemporaneamente attività agricola e attività di agriturismo determinano il valore della produzione da escludere dall’imposizione sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate.
- el caso in cui l’imprenditore agricolo abbia lavoratori dipendenti impiegati sia nell’attività agricola esclusa da Irap sia nell’attività soggetta all’imposta, l’importo delle deduzioni spettanti per lavoro dipendente va ridotto della quota imputabile all’attività agricola esclusa, determinata applicando all’ammontare complessivo delle deduzioni lo stesso rapporto utilizzato per determinare la quota di valore della produzione non soggetta a imposizione ai fini Irap
- i soggetti che svolgono unicamente attività agricole non assoggettate a Irap non devono presentare la relativa dichiarazione, a eccezione di coloro che determinano il diritto camerale annuale in base al fatturato. In quest’ultimo caso, infatti, la presentazione della dichiarazione consente all’amministrazione finanziaria di avere le informazioni utili all’applicazione del diritto camerale da comunicare agli enti interessati.