Con la risoluzione n. 98/E del 26 luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta in materia di scissione parziale asimmetrica non proporzionale seguita dalla cessione di beni ai soli soci che riceveranno partecipazioni nella società scissa, valutando se tale operazione configura abuso del diritto.
Nel caso di specie, una società in accomandita semplice che esercita l’attività di locazione immobiliare di beni propri, (in particolare possiede uno stabile di civile abitazione, composto da unità immobiliari locate a “canone convenzionato” ai soci o loro familiari), vuole realizzare una scissione parziale asimmetrica non proporzionale – finalizzata alla cessione agevolata dei beni immobili ai soci – in cui le quote della nuova sas beneficiaria saranno attribuite esclusivamente ai due soci della scindenda, che non concordano con l’assegnazione agevolata, mentre agli altri (favorevoli all’assegnazione) saranno attribuite solo quote della società scissa.
Alla beneficiaria della scissione saranno assegnati immobili allo stesso valore fiscale in essere presso la società scindenda e la riserva da rivalutazione di riferimento.
Poi, in seguito all’operazione, avverrà l’assegnazione agevolata di beni immobili (ex articolo 1, commi 115-120, della legge 208/2015) in favore dei soci della scissa ai quali gli stessi immobili sono attualmente concessi in locazione.
Contestualmente all’assegnazione agevolata, la società scissa sarà posta in scioglimento e liquidazione, mentre la beneficiaria continuerà nell’attività di gestione degli immobili ricevuti in occasione della scissione, con le stesse modalità e sulla base dei contratti di locazione attualmente in vigore.
In riferimetno alla situazione prospettata, l’Agenzia delle Entrate afferma che la separazione dell’attività della scissa da quella della beneficiaria, sulla base della volontà dichiarata dai soci, non appare preordinata al trasferimento a terzi delle quote né della società scissa né della beneficiaria, ma è dettata dall’esigenza di concedere la possibilità di assegnare gli immobili societari (ex articolo 1, commi 115-120, della legge 208/2015) soltanto ad alcuni soci, quelli che restano nella scissa, visto che i due soci a cui vengono attribuite le quote della beneficiaria si sono dichiarati contrari all’assegnazione degli immobili considerato il costo dell’operazione.
Inoltre, poiché gli immobili della beneficiaria continueranno a essere locati con le stesse modalità e in base agli stessi contratti di locazione attualmente in vigore (a canone convenzionato) e, pertanto, non saranno destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, l’intera operazione non può essere considerata abusiva.