Con la RM 100/E/2017 l'Agenzia ha affrontato la possibilità di fruire dell'assegnazione agevolata di beni ai soci nel caso di ocietà in contabilità semplificata in cui “non essendoci una contabilità, non esiste un valore di bilancio per il capitale e le riserve”.
La circolare n. 37/E del 16 settembre 2016 ha precisato, peraltro, che l'assegnazione dei beni ai soci comporta la necessità di annullare riserve contabili (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione. Tale valore può essere pari, superiore o inferiore al suo precedente valore netto contabile. Ne deriva che è possibile fruire della disciplina agevolativa in esame solo se vi siano riserve disponibili di utili e/o di capitale almeno pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.
Tale precisazione non è applicabile nei casi in cui, in sede contabile, l’assegnazione dei beni ai soci non richiede l’annullamento delle riserve rilevate in contabilità. In tali casi, è comunque possibile beneficiare dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci, non essendo prevista espressamente una esclusione in tal senso dalla disciplina in esame. Tale conclusione è coerente, peraltro, con quanto evidenziato nella stessa circolare n. 37/E che, nell’ambito della tassazione in capo al socio, prevede la possibilità per le società in contabilità semplificata - e, quindi, in assenza di bilancio - di effettuare l’assegnazione agevolata in esame. In definitiva - fermo restando il corretto comportamento contabile adottato dall’istante per l’assegnazione dell’immobile ai soci, non sindacabile in sede di risposta al presente interpello - la Società potrà beneficiare dell’assegnazione agevolata dell’immobile ai soci, pur essendo in contabilità semplificata.