Con il provvedimento 11 ottobre 2017, l'Agenzia delle Entrate indica le modalità di rimborso delle imposte di successione, delle imposte e tasse ipotecarie e catastali e delle imposte di registro e di bollo versate con riferimento alle successioni, apertesi prima del 13 agosto 2017, e relative a immobili demoliti o dichiarati inagibili a causa degli eventi sismici che, a partire dal 24 agosto 2016, hanno colpito il Centro Italia.
L’articolo 16-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, ha inserito i commi da 7-bis a 7-quinquies nell’articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
Il comma 7-bis prevede l’esenzione dall'imposta di successione, dalle imposte e tasse ipotecarie e catastali e dall'imposta di registro o di bollo degli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.
Il comma 7-ter statuisce che le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle condizioni elencate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.
Il comma 7-quater dispone che l’esenzione non si applica qualora al momento dell’apertura della successione l’immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.
Il comma 7-quinquies prevede che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di rimborso delle somme già versate a titolo di imposta di successione, di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, relativamente alle successioni che soddisfano i requisiti di cui ai commi 7-bis e 7-ter ed aperte prima del 13 agosto 2017, data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 91 del 2017.
Con ilprovvedimento in esame è previsto che l’istanza di rimborso delle somme già versate è presentata all’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso cui è stata presentata la dichiarazione di successione. . Si considerano valide le richieste di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.