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Notizie Flash 19/12/2017

Split payment: pubblicati gli elenchi per il 2018

Split payment: pubblicati gli elenchi per il 2018

Sono stati pubblicati sul dito del MEF i "nuovi" elenchi, validi per l’anno 2018, dei soggetti tenuti all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del DL 148/2017.

Non sono incluse negli elenchi ì, in quanto non oggetto di modifica, le Amministrazioni pubbliche, come definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, comunque tenute all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17-ter, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e per le quali è possibile fare riferimento all’elenco (cd. elenco IPA) pubblicato sul sito dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it).

Gli elenchi sono consultabili sul sito http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public/#/#testata ed è possibile effettuare la ricerca delle fondazioni, degli enti o delle società presenti negli elenchi tramite codice fiscale. 

I soggetti interessati, fatta eccezione per le società quotate nell’indice FTSE MIB, potranno segnalare eventuali mancate o errate inclusioni, in conformità con quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, fornendo idonea documentazione a supporto ed esclusivamente mediante il modulo di richiesta. 

 

Il D.L. 148/2017 ha disposto:

  • con decorrenza dal 01/01/2018 e per le operazioni la cui fattura è emessa a partire dalla medesima data
  • l’estensione dell’ambito applicativo dei soggetti destinatari del regime dello split payment

 

DPR 633/1972, art. 17-ter, co. 1-bis

lett. 0a)

Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona

 www.indicepa.gov.it ?

lett. 0b)

Fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%

 

Enti, fondazioni o società partecipate, direttamente o indirettamente, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento, dalle Amministrazioni Pubbliche

 

Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Centrali

 

Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni Locali

 

 

 

Enti o società controllate, direttamente o indirettamente, dagli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza

 

 

 

lett. a)

Società controllate, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 2, C.C., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri (CONFERMA)

lett. b)

Società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, co. 1, n. 1), C.C., dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);

lett. c)

Società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, dalle suddette amministrazioni pubbliche o enti/società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);

lett. d)

Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate ai fini Iva

Elenco

 

Si è provveduto inoltre, a seguito dinuove tardive segnalazioni,  alla ulteriore rettifica di quattro casi riguardanti gli elenchi validi per l’anno 2017. In particolare, si è provveduto a: i) escludere n. 2 soggetti dall’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali (la società “VENICE MARITIME SCHOOL” e il “CONSORZIO URBAN IN LIQUIDAZIONE”); ii) includere la società “FASE UNO SRL UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE” nell’elenco delle società controllate dalle Pubbliche amministrazioni locali; iii) escludere per l’anno 2017 l’“ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO” dall’elenco delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni centrali.

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Info Flash Fiscali 076 / 2523/04/2025
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Per la dichiarazione dei redditi precompilata 2025 (periodo d’imposta 2024) i contribuenti troveranno ulteriori nuovi dati comunicati all’Agenzia delle Entrate da soggetti terzi, quali: i rimborsi erogati dal GSE a fronte della cessione dell’energia rinnovabile in esubero; le spese per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale/regionale/interregionale. Quest’ultima comunicazione è facoltativa per il periodo 2024, diventando obbligatoria solo dal prossimo anno
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Dovute le sanzioni tributarie anche se il contribuente non riscuote i crediti nei confronti dello Stato
Il contribuente è tenuto a versare le sanzioni fiscali anche se non è riuscito a riscuotere dai suoi clienti, Stato incluso, quand’anche cliente principale o unico. La causa di forza maggiore va intesa, infatti, secondo la sua accezione penalistica e deve essere riferita a un avvenimento imponderabile che elide la volontarietà della condotta, non potendo consistere nella persistente morosità dei maggiori acquirenti.
L’evoluzione della Giurisprudenza 23/04/2025
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Non è sufficiente far riferimento all’estratto di ruolo a zero della cartella erariale per dimostrare di aver pagato i debiti pregressi verso l’amministrazione finanziaria. Non è quindi corretta l’affermazione del contribuente per il quale all’atto si dovrebbe attribuire valore di prova legale dell’avvenuto pagamento delle cartelle pregresse: il debito, quindi, rimane con conseguente legittimità del diniego alla richiesta di dilazione.
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Il CdM corregge il calcolo dell'acconto Irpef 2025
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha approvato uno schema di decreto legge che chiarisce le modalità di calcolo degli acconti IRPEF per il 2025, ponendo rimedio all’incongruenza normativa emersa tra il DLgs. 216/2023 e la Legge 207/2024, relativa alla riduzione (a regime) delle aliquote IRPEF, da 4 a 3. La questione normativa L’art. 1, co. 1, del DLgs. 216/2023 aveva previsto solo per il 2024 la riduzione da 4 a 3 del numero di scaglioni IRPEF: 23 fino a . 28.000 di reddito 35 da . 28.001 a . 50.000 43 oltre . 50.000. accorpando i primi 2 scaglioni (applicando il 23 fino a . 28.000; in precedenza era prevista l’aliquota del 25 oltre . 15.000).