Con il Provvedimento del 21.12.2017 l'Agenzia ha stabilito le modalità di invio delle comunicazioni di irregolarità, allo scopo di promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti e offrire agli stessi la possibilità di ravvedersi, pagando sanzioni ridotte, a coloro che hanno omesso di dichiarare, per il 2016, le attività finanziarie detenute all’estero.
Nello specifico, al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi di monitoraggio fiscale in relazione alle attività detenute all’estero, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990, convertito dalla legge n. 227 del 1990 e successive modificazioni, nonché di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili derivanti dagli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere, si procederà all'invio di comunicazioni di irregolarità relative a anomalie dichiarative per l’anno d’imposta 2016, a seguito dell’analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di informazioni secondo il Common Reporting Standard (CRS).
La comunicazione contiene le seguenti informazioni:
I contribuenti che hanno ricevereranno la comunicazione anzidetta possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.