Con il Decreto 7.5.2015, il MIBACT ha definito le modalità attuative del credito d'imposta per la riqualificazione degli alberghi, individuando i soggetti beneficiari, le spese agevolabili nonché la procedura per l’ammissione al beneficio.
I c. 17 e 18 della Legge di Bilancio 2018:
- ampliano l’ambito applicativo del bonus per la riqualificazione degli alberghi (art. 10, DL 83/2014)
- anche alle strutture che prestano cure termali, per la realizzazione di piscine termali e per l’acquisizione di attrezzature ed apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali
Ricordiamo che
- la Legge di bilancio 2017:
- ha prorogato, con modifiche, il bonus al periodo 2017 e 2018. Si prevede che il credito d'imposta sia pari al 65% delle spese
- ha ammesso tra i destinatari del bonus anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
- l’art.12-bis, del DL 50/2017 ha modificato l’ambito applicativo del bonus per la riqualificazione degli alberghi. In particolare:
- è venuto meno il limite costituito da una quota pari al 10% delle risorse stanziate destinabili a spese relative ad ulteriori interventi
- è stato eliminato il vincolo per cui tali acquisti debbano essere destinati esclusivamente agli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia da parte delle imprese alberghiere
- è stato ampliato il limite temprale di cessione a terzi o di destinazione a finalità estranee all’impresa (8° periodo d’imposta successivo, in luogo del 2° periodo d’imposta successivo).