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Notizie Flash 21/01/2018

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2018 per i lavoratori all'estero

Attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.14 del 18-01-2018, del Decreto 20 dicembre 2017, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, approvano gli importi delle retribuzioni convenzionali per i lavoratori all'estero, per l’anno 2018.

Le retribuzioni convenzionali sono state istituite per una duplice funzione: previdenziale e fiscale.

Previdenziale – Le retribuzioni convenzionali sono necessarie al fine di stabilire il calcolo dei contributi che i lavoratori italiani che lavorano all’estero sono tenuti a versare a favore delle assicurazioni obbligatorie. Tale disposizione si applica non solo nel caso di assunzione in Paesi extracomunitari di lavoratori italiani qualora vi siano in vigore accordi di sicurezza sociale, ma anche a favore di quelle assicurazioni che, all’interno degli eventuali accordi stipulati, non vi rientrano.

Fiscale – Ai sensi dell’articolo 51 comma 8 bis del TUIR, “il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.”

A partire dall’1 gennaio 2001, viene ristabilito il principio della c.d. world wide taxation. Pertanto, la funziona fiscale delle retribuzioni convenzionali non è altro che quella di determinare il reddito da lavoro dipendente nel caso di lavoro prestato nei confronti di uno stato estero in via continuativa per un periodo superiore a 183 giorni, nell’arco di 12 mesi. In altri termini, tali retribuzione avranno il fine massimo di sostituire le retribuzione erogate effettivamente.

Al riguardo, secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 207 /E del 16 novembre 2000, va in primo luogo precisato che la nuova normativa si rivolge a quei lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, in base all’articolo 2 del TUIR continuano ad essere qualificati come residenti fiscali in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi, ricordiamo che, si considerano residenti:

  • le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
  • le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato il domicilio ai sensi del codice civile;
  • le persone fisiche che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la residenza ai sensi del codice civile.

Tale disposizione non trova la sua applicazione per:

  • il dipendente in trasferta, non vi è né il principio di esclusività, né quello di continuità;
  • il contribuente che presta la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni e lo stesso preveda per il reddito di lavoro dipendente la tassazione esclusivamente nel Paese estero.

Per quanto concerne il computo dei giorni di effettiva permanenza del lavoratore all’estero, si fa presente che il periodo da considerare non deve necessariamente risultare continuativo. Infatti, è sufficiente che il lavoratore presti la propria opera all’estero per un minimo di 183 giorni nell’arco di dodici mesi. Per l’effettivo conteggio dei giorni di permanenza del lavoratore all’estero rilevano, in ogni caso, nel computo dei 183 giorni, il periodo di ferie, le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi, indipendentemente dal luogo in cui sono trascorsi.

Nota bene – Con l’espressione “nell'arco di dodici mesi” non ha inteso far riferimento al periodo d’imposta, ma alla permanenza del lavoratore all’estero stabilita nello specifico contratto di lavoro, che può anche prevedere un periodo a cavallo di due anni solari. 

 

A decorrere dal periodo di paga in corso dall’1 gennaio 2018 e  fino a tutto il  periodo  di  paga  in  corso  al  31  dicembre  2018,  le retribuzioni convenzionali da prendere in considerazione  per  il  calcolo  dei contributi dovuti per le assicurazioni  obbligatorie  dei  lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle  imposte  sul  reddito  da lavoro dipendente, ai sensi dell'art.  51,  comma  8-bis,  del  TUIR  sono  stabilite  in base ai dati, inseriti in un’apposita tabella che costituiscono, suddivisi per settore produttivo, parte integrante del presente decreto.

I settori produttivi sono:

  • industria;
  • industria edile;
  • artigianato;
  • industria cinematografica;
  • spettacolo;
  • autotrasporto e spedizioni merci;
  • commercio;
  • credito;
  • assicurazioni;
  • trasporto aereo;
  • agricoltura.

Per i lavoratori per i quali sono previste fasce  di  retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è  determinata  sulla  base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1, contenute all’interno del decreto.

I valori  convenzionali  individuati  nelle  tabelle,  in  caso  di assunzioni, risoluzioni del rapporto di lavoro,  trasferimenti  da  o per l'estero, nel corso del  mese,  sono  divisibili  in  ragione  di 26 giornate.

Si rammenta, inoltre che, sulle retribuzioni convenzionali va liquidato il trattamento ordinario di  disoccupazione  in  favore  dei  lavoratori italiani rimpatriati.

In questo contesto, infine, è bene specificare che il datore di lavoro non è esente ad alcun obbligo. Infatti, quest’ultimo, agendo da sostituto d’imposta, ha l’obbligo di versare le ritenute su codesti redditi. Pertanto, se la permanenza all’estero super i 183 giorni, il sostituto d’imposta, applicherà, partendo dalla prima retribuzione, la tassazione di cui all’articolo 51 comma 8 bis del TUIR. Eventuale rettifiche verranno fatte in sede di conguaglio allorquando non sussistano le condizioni necessarie.

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