I soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali sono tenuti al versamento, entro il 31.1.2018, del contributo dovuto per il 2018 pari a € 26,85. Il versamento potrà essere effettuato tramite:
Per l’anno 2018:
Si segnala poi che, fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei “nuovi iscritti”, i revisori legali e le società di revisione che:
TERMINI DI VERSAMENTO: si rammenta che il contributo annuale dovuto dai revisori va versato:
I revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite, alternativamente:
a) |
sul sito della revisione legale, accedendo alla propria area riservata alla voce “contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata oppure bonifico bancario o bollettino postale nel caso si disponga di un c/c presso banche, Poste e altri prestatori aderenti all’iniziativa. |
b) |
presso banche, Poste e altri prestatori aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (esempio: tabaccherie, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello, ecc..). L’elenco degli operatori abilitati è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento o il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso. |
In caso di omesso o ritardato versamento del contributo annuale sono dovuti:
In particolare, il MEF può adottare nei confronti dei soggetti “morosi” i provvedimenti di cui all'art. 24-ter del DLgs.39/2010 così come modificato dal DLgs.135/2016, ossia:
SOSPENSIONE |
trascorsi 3 mesi dalla scadenza prevista, viene concesso al revisore o alla società di revisione un “ulteriore” termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale effettuare il versamento; decorso anche detto termine senza che il pagamento risulti effettuato, il revisore o la società di revisione sono sospesi dal Registro.
Decreto di sospensione: è comunicato alla casella PEC indicata al Registro dall’interessato o nelle altre forme previste. Ove. per l'elevato numero dei destinatari. la comunicazione individuale risulti gravosa, il provvedimento potrà essere pubblicato sul sito della revisione legale o in G.U. |
REVOCA SOSPENSIONE |
Il Ministero dispone la revoca del provvedimento di sospensione quando l'iscritto dimostri di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti, gravati dagli interessi legali e delle eventuali spese sostenute per riscuoterli. |
CANCELLAZIONE DA REGISTRO |
Decorsi ulteriori 6 mesi dalla data del provvedimento di sospensione senza che l'iscritto abbia provveduto a regolarizzare i contributi omessi, il Ministero, previa comunicazione, provvede alla cancellazione dal Registro dei revisori. |