Con la risoluzione 11/E del 29.01.2018, l'Agenzia ha chiarito che tra le attività di manipolazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione di piante vi rientrano
a) la concimazione e l’inserimento all’interno del terriccio di ritentori idrici al fine di garantire la shelf-life del prodotto, sia durante il trasporto che durante la fase di permanenza delle stesse presso il cliente;
b) il trattamento delle zolle, al fine di eliminare gli insetti nocivi all’apparato radicale;
c) altre attività come la potatura, la steccatura e la rinvasatura
Per i redditi derivanti da tali attività, pertanto, è applicabile il criterio di tassazione su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.
La conclusione dell'Agenzia è supportata dal parere del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ( ota protocollo n. 24856 del 9 aprile 2015) in base al quale “le attività sopra indicate ..............hanno carattere di effettiva manipolazione in quanto fanno parte di un più ampio insieme di operazioni di manipolazione atte a garantire la qualità del prodotto finale e che le stesse rientrano nelle pratiche agronomiche finalizzate alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico delle piante”.