Con la risoluzione n. 12/E del 31 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
Si ricorda che per quanto concerne l’imposta di registro applicabile agli atti costitutivi o traslativi di diritti reali immobiliari, con la modifica del 2011 il legislatore, tra le altre cose, ha stabilito la soppressione di tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie (pur se previste da leggi speciali) relative a tali atti posti in essere a titolo oneroso. Fanno eccezione gli atti aventi a oggetto immobili pubblici interessati da operazioni di permuta ( articolo 20, comma 4-ter, Dl 133/2014), per le quali devono ritenersi applicabilile le agevolazioni tributarie operanti fino al 31 dicembre 2013 (le disposizioni previste dall’articolo 10, Dlgs 23/2011, infatti, hanno trovato applicazione a partire dal 1° gennaio 2014).
CIò detto, si conclude che limitatamente agli atti di permuta che intervengono tra un ente pubblico territoriale e lo Stato, si applica, ai fini dell’imposta di registro, la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2013 (articolo 1, settimo periodo, Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986 - Tur). Pertanto, la permuta di immobili pubblici che interviene tra un Comune e un’amministrazione statale deve essere assoggettata a imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (sul quantum dovuto cfr articolo 26, Dl 104/2013).
L’imposta di registro, sottolinea l’Agenzia, deve essere versata dal Comune. Infatti, il Tur stabilisce, che nei contratti in cui è parte lo Stato, obbligata al pagamento è unicamente l’altra parte contraente (articolo 57, comma 7).
Per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali, l’Agenzia precisa che trovano applicazione le previsioni del relativo testo unico, secondo cui non sono soggette a tali imposte le formalità e le volture eseguite nei confronti dello Stato.
Ne consegue, quindi, che per i trasferimenti a favore dello Stato non sono dovute le imposte ipotecaria e catastale (articolo 1, comma 2 e articolo 10, comma 3, Dpr 347/1990).
Invece, con riferimento all’atto posto in essere in favore del Comune è dovuta l’imposta ipotecaria nella misura fissa di 200 euro (articolo 2, Tariffa allegata al Dpr 347/1990), mentre l’imposta catastale è dovuta nella misura dell’1% (articolo 10, Dpr 347/1990).
Infine, la risoluzione ricorda che, nel caso concreto, l’atto di permuta è esente dall’imposta di bollo in quanto rientrante tra gli atti e i documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni (articolo 16, Tabella allegata al Dpr 642/1972).