Con una nota di data 8/02/2018 pubblicata sul sito istituzionale, il MEF ha confermato che, relativamente alla efficacia temporale dell’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti, in considerazione della necessità di monitorare e aggiornare costantemente gli elenchi pubblicati sul proprio sito (relativamente a società e fondazioni) per tenere conto delle segnalazioni pervenute dagli stessi contribuenti:
Pertanto, al fine di tutelare il legittimo affidamento dei soggetti interessati, è da intendersi che "la disciplina dello split payment ha effetto dalla data di effettiva inclusione del soggetto nell’elenco e della pubblicazione dell’elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze.
La consultazione delle posizioni dei contribuenti è stata inoltre agevolata con l’inserimento di una colonna in cui viene riportata la data di inclusione negli elenchi dei contribuenti soggetti allo split payment".
ATTENZIONE: tale concetto va, tuttavia, coordinato con le disposizioni dell'art. 5-ter del DM attuativo 23/01/2015 (nel testo attualmente in vigore), che, a decorrere dalle fatture emesse dal 1/01/2018, prevede i seguenti principi:
a) comma2: lo split payment è applicabile alle società che alla data del 30/09/2017:
b) commi 3 e 4: per le variazioni intervenute in corso d'anno, laddove il controllo o l’inclusione nell’indice FTSE MIB:
*) si verifichi:
*) venga meno:
CONTROLLO (o inclus. nel MIB) |
DATA DELL'EVENTO |
SPLIT PAYMENT |
Intervenuto nell'anno |
ante 30 settembre |
dal 1/01 dell’anno successivo |
Intervenuto nell'anno |
dal 1 ottobre |
dal 1/01 del 2° anno successivo |
Venuto meno nell'anno |
ante 30 settembre |
fino al 31/12 dell’anno |
Venuto meno nell'anno |
dal 1 ottobre |
fino al 31/12 dell’anno successivo |