Decorso il termine per la trasmissione telematica delle CU 2018 (7/03/2018), vanno evidenziate le date per la consegna della CU sintetica al percipiente.
Il mancato rispetto del termine del 07.03 comporta l'applicazione delle seguente sanzioni:
REGIME SANZIONATORIO
Per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di € 100, con un massimo di € 50.000 per sostituto di imposta. |
Non applicazione della sanzione se si provvede alla trasmissione della corretta certificazione entro i 5 giorni successivi alla scadenza. |
La sanzione per la certificazione correttamente trasmessa entro 60 giorni è ridotta a 1/3, con un massimo di € 20.000. |
Scarto dell’intero file inviato nei termini: non applicazione della sanzione se si provvede ad effettuare un nuovo invio ordinario entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. |
Scarto di singole CU inviate nei termini: anche in questo caso la sanzione non si applica se si provvede ad effettuare un ulteriore invio ordinario, contenente le sole certificazioni rettificate, entro i 5 giorni successivi allo stesso termine. Non vanno ritrasmesse le certificazioni già accolte. |
Entro il 31/03/2018 (differito al 3/04/2018 per le festività della domenica e pasquali) o entro 12 gg dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro va rilasciata la CU Sintetica al contribuente.
Nel caso di mancata consegna della CU ai dipendenti entro il 3 aprile 2018, la sanzione va da 10 a 25 euro per ciascun modello.
La trasmissione telematica delle certificazioni: