Sulla Gazzetta Ufficiale del 05.04.2018 è stato pubblicato il decreto 26 marzo 2018 del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, con il quale sono state adottate le nuove procedure di controllo telematico dei dati relativi ai veicoli importati in Italia e oggetto di acquisto intracomunitario. Tali procedure hanno lo scopo di contrastare e prevenire fenomeni evasivi ed elusivi, in particolare dell’Iva.
In base al Decreto gi operatori economici che effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell’Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo attraverso canali di importazione non ufficiali, sono tenuti a comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi dell’operazione.
Gli stessi soggetti, peraltro, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, sono tenuti ad allegare alla relativa richiesta copia del modello F24-Elementi identificativi, recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna.
A loro volta, coloro che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni devono comunicare al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, nuovi o usati, a qualsiasi titolo effettuati. Nel caso di acquisto di veicoli nuovi, inoltre, assolvono l’obbligo del versamento dell’Iva mediante il modello F24-Elementi identificativi.
La comunicazione al Mit deve essere effettuata anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi non immatricolati in Italia.
Obblighi di comunicazione sono altresì previsti a carico delle case costruttrici (anche costituite all’estero). Queste ultime, infatti, sono tenute a trasmettere telematicamente al sistema informativo del Dipartimento dei trasporti l’abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare.
Solo dopo il corretto assolvimento degli adempimenti comunicativi sopra descritti, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria è assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile.
I soggetti che non operano nell’esercizio di imprese, arti e professioni sono tenuti a conservare fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l’operazione, i documenti relativi all’acquisto o alla cessione dei veicoli di provenienza comunitaria.