Con la risoluzione 42/E del 1° giugno 2018 l'Agenzia delle Entrate ha previsto che:
La risoluzione non specifica le motivazioni di tale decisione. In generale il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" viene utilizzato per indicare dati che non trovano accoglienza nell'F24 ordinario.
Tuttavia la risoluzione chiarisce che nella sezione “CONTRIBUENTE” (campi “ codice fiscale” e “ dati anagrafici ”) vanno indicati i rispettivi dati del soggetto che effettua il versamento, mentre nella sezione “ERARIO ED ALTRO” nel campo “ elementi identificativi ” non va indicato alcun valore.
In sostanza si tratta, in generale, di dati che già trovano accoglimento nell'F24 ordinario.
E' tuttavia possibile che l'Agenzia ad inteso permettere la remissione in bonis anche in presenza di operazioni aziendali straordinarie nelle quali il dante causa sia è estinto (in tal caso si potrebbero correggere le violazioni di quest'ultimo tramite indicazione del suo codice fiscale/dati anagrafici).
Analogo obbligo vale per il codice tributo "8115" riguardante la remissione in bonis riguardante le violazioni relative all'agevolazione "5 per mille".