Con la risoluzione 50 del 05/07/2018 lAgenzia delle Entrate ha analizzato il regime IVA applicabile applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni.
E' stato in primo luogo evidenziato che la Legge di bilancio 2017 ha modificato, a decorrere dal 1°gennaio 2017, la disciplina applicabile alle prestazioni di servizio di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare:
- eliminando dall'ambito applicativo del regime di esenzione IVA le menzionate prestazioni di servizio
- e prevedendo il loro contestuale inserimento nel nuovo numero1-ter della Tabella A, parte II-bis, allegata al menzionato d.P.R. n. 633, del 1972, che disciplina i beni e servizi assoggettati all'aliquota IVA del 5 per cento.
A seguito delle modifiche normative l'articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede che l'esenzione IVA è applicabile esclisivamente:
- ai trasporti di persone che:
- avvengono in ambito c.d. urbano ovvero tra Comuni non distanti oltre cinquanta chilometri;
- sono effettuati mediante "veicoli da piazza", per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi che è ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea, così come definiti dall'articolo 2 della Legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21
Pertanto:
- a decorrere dal 1° gennaio 2017
- continuano a mantenere l'esenzione le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate per via terrestre mediante veicoli da piazza (taxi)
- e quelle effettuate per acqua, purché rese con veicoli da piazza, quali taxi acquei, nonché le prestazioni rese a mezzo gondole o motoscafi.
Diversamente, per effetto del numero 1-ter) nella Tabella A parte II-bis, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, introdotto dalla legge di stabilità per il 2017, sono imponibili, e soggiacciono all'aliquota IVA del 5 per cento
- le prestazioni di trasporto urbano di persone rese con mezzi abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare non equiparabili ai taxi.
Infine, le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate con mezzi diversi dai veicoli da piazza e diversi da quelli abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare, nonché le prestazioni di trasporto extraurbano a prescindere dal mezzo con cui sono effettuate, sono da assoggettare ad IVA con aliquota del 10 per cento, ai sensi della Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Evidenzia l'Agenzia che:
- il trasporto acqueo urbano dei passeggeri effettuato mediante il servizio di noleggio con conducente
- non si troverebbe in una situazione di concorrenza diretta con il trasporto per via terra effettuato con il medesimo servizio di noleggio con conducente che soggiace all'aliquota del 10 per cento, ai sensi della citata Tabella A, parte III, n. 127-novies, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972
- e nell'ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente si configuri simile ad un servizio reso dal taxi acqueo
- possa ammettersi l'esenzione contenuta nel richiamato articolo 10, primo comma, n. 14), del d.P.R. n. 633 del 1972.
Viene infine precisato che quanto detto riguarda esclusivamente la mera attività di noleggio con conducente e non l'utilizzo dei veicoli per servizi di trasporto privato ed esclusivo, a favore di ristretti gruppi di persone, organizzato anche a seguito di accordi con tour operator, finalizzato al soddisfacimento di esigenze turistico-ricreative, ivi compresi l'intrattenimento con musica e pasti, l'attività di guida turistica e simili.