In tema di accertamento Iva, anche in presenza della acclarata violazione di requisiti formali del diritto alla detrazione dell'imposta di cui all'art. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (cd. sesta direttiva) - quali, ad esempio, la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l'omessa tenuta del registro Iva acquisti - l'amministrazione finanziaria non può negare tale diritto al contribuente che provi la sussistenza dei suoi requisiti sostanziali di cui all'art. 17 della menzionata direttiva, a mezzo la produzione delle fatture ovvero di altra idonea documentazione contabile, purché il diritto alla detrazione sia esercitato entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto ai sensi dell'art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
Lo ha ribadito la Cassazione con ordinanza 19938 del 27 luglio con cui ha accolto il ricorso di una società che non aveva ottemperato ad alcun adempimento contabile, limitandosi ad emettere le fatture attive e a conservare quelle di acquisto senza alcuna annotazione.
La Ctr Abruzzo nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto che il contribuente non potesse chiedere il riconoscimento della detrazione Iva non avendo annotato le fatture di acquisto. In particolare secondo i giudici il contribuente aveva commesso una serie di inadempimenti che gli precludevano il diritto a detrazione in quanto non aveva effettuato le dichiarazioni IVA periodiche e annuali ed aveva esibito ai certificatori i registri IVA acquisti privi di annotazione delle fatture, annotazione poi effettuata successivamente alla verifica, seppure nel rispetto del termine biennale
Col successivo ricorso per Cassazione il contribuente denunciava violazione della normativa Iva ritenendo che la Ctr avrebbe dovuto tenere conto delle fatture di acquisto, regolarmente esibite alla Guardia di finanza, come risultava dal processo verbale di constatazione. Inoltre le fatture relative agli anni 2001 e 2002 erano state legittimamente prodotte in giudizio nonché regolarmente registrate nel registro IVA acquisti nel termine biennale previsto dal combinato disposto degli artt. 19 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, per cui il diritto alla detrazione nel successivo anno 2003 non poteva essere disconosciuto.
Nell’accogliere il ricorso la Cassazione ricorda che il diritto di detrazione non può essere negato laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili; in altri termini la sostanza prevale sulla forma (cfr. Cass. 1627/2017 che riprende SS.UU. n.17757/2016).
A tal fine è necessario che sia rispettata la cornice biennale prevista dal predetto articolo 19 (cfr. in senso conforme Cass. 14767/2015 e da ultimo 5401/2017).
In altri termini quindi la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione o in casi di violazioni formali, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno o da fatture ancorché non annotate in contabilità, e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione (cfr. da ultimo 4392/2018).
Spetterà ora ad altra sezione della Ctr Abruzzo cui la controversia è stata rinviata verificare la sussistenza della condizioni sostanziali per la detrazione, ad esclusivo appannaggio dei giudici di merito.