Risponde del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture per operazioni inesistenti il manager che contabilizzi fatture per importi rilevanti senza fornire traccia dei pagamenti effettuati, avvenuti, a suo dire, in contanti.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 43181 del 1° ottobre confermando la condanna nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile per aver contabilizzato nel 2008 e nel 2009 fatture per importi rilevanti ritenute inesistenti.
Col ricorso in Cassazione l’imputato denunciava violazione dell’art. 2 del d.lgs. 74/2000 nonché dell’art. 27 Cost. ritenendo che l’onere probatorio della falsità delle operazioni fatturate spettasse alla pubblica accusa che si era servita di presunzioni tipiche della normativa tributaria ma insufficienti in ambito penale.
La Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo manifestamente infondato.
Secondo i giudici di legittimità le sentenze di merito erano connotate da una motivazione logica ed adeguata in quanto l’imputato, a fronte di un riscontro documentale rappresentato da fatture di vendita per importi superiori a 300 mila euro, non era stato in grado di fornire idonea documentazione a supporto dell’effettività delle transazioni, precisando di averle saldate in contanti senza dimostrare la provenienza della somma e dove, nel frattempo, l’avesse custodita. Ciò, secondo la Cassazione non significava invertire l’onere probatorio in quanto l’effettività non era certo desumibile dalle evidenze cartacee per altro solamente parziali in quanto prive di un atto certo di pagamento o quietanza.
D’altronde, anche in ambito tributario la Cassazione ha precisato che è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili (cfr. Cass. 5406/2016, 28683/2015, 428/2015 e da ultimo 2905/2018).
Forse però sarebbe stato necessario uno sforzo probatorio ulteriore da parte dell’accusa che magari avrebbe dovuto desumere l’inesistenza dell’operazione da altri indici quali l’assenza o inadeguatezza delle strutture o del personale dell’emittente (cfr. Cass. 38822/2018) e non focalizzarsi solamente sulle modalità di pagamento.