Per calcolare la plusvalenza derivante dalla cessione di un'area edificabile si considera anche il costo sostenuto per l'acquisizione di altri appezzamenti ceduti poi gratuitamente al Comune in adempimento della convenzione di lottizzazione per ottenere la volumetria. Si tratta, infatti, di costi inerenti ad un'unica iniziativa urbanistica.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 23702 del 1° ottobre con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento Irpef con cui l’Agenzia delle entrate recuperava nei confronti di un contribuente plusvalenze non dichiarate relative ad un contratto di permuta di terreni a fronte di villette unifamiliari da costruire ad opera della cessionaria.
Secondo i contribuenti ai fini del calcolo della plusvalenza dovevano considerarsi anche i costi dei terreni, confinanti con quelli dati in permuta, che essi avevano acquistato in esecuzione della convenzione di lottizzazione stipulata con il Comune.
Sia la Ctp che la Ctr annullavano l’atto impugnato.
Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione degli articoli 67 e 68 del tuir vigenti ratione temporis ritenendo che per l'individuazione dei costi inerenti al bene ceduto, non fosse corretto fare riferimento ad altri cespiti.
Nel rigettare il ricorso la Cassazione ha stabilito che per la determinazione della plusvalenza non si potesse prescindere dai costi comunque correlati all'attuazione del complessivo piano edificatorio.
Si tratta ormai di un orientamento consolidato: è recente la pronuncia con cui la Cassazione ha stabilito che ai fini della determinazione della plusvalenza derivante dalla cessione di terreni edificabili, l'atto con il quale il proprietario di un bene inserito in una convenzione di lottizzazione cede gratuitamente al Comune la proprietà delle aree destinate all'urbanizzazione, costituisce l'adempimento dell'obbligazione assunta con la vendita del terreno ed accettata preventivamente dall'ente con la stipula della convenzione urbanistica, sicché deve essere qualificato quale costo successivo "inerente", in quanto necessario per la realizzazione della lottizzazione, con conseguente deducibilità dello stesso, avete natura analoga alle spese incrementative del bene (cfr. Cass. 13633/2018).