L'Agenzia delle entrate, con la risposta n. 65/2018 ha chiarito che un’operazione di scissione parziale proporzionale preordinata, nel caso concreto, esclusivamente alla ripartizione, tra quattro neo società beneficiarie, dell’attività immobiliare esercitata dalla società scissa, non configura un’ipotesi di abuso del diritto.
Nel caso di specie:
- una società avente come oggetto sociale l’acquisto, la vendita, la permuta, l’affitto, la locazione non finanziaria, la conduzione, il comodato di beni immobili, terreni e fabbricati industriali, commerciali e civili e la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione anche straordinaria di edifici a uso industriale, commerciale e abitativo, direttamente o mediante affidamento in appalto a terzi, nonché l’esecuzione di opere civili e loro impianti in genere.
- i soci dell’istante intendono realizzare una scissione parziale proporzionale in favore di quattro neo società beneficiarie, a cui saranno attribuiti singoli rami d’azienda, collegati alla gestione di diversi immobili.
- per effetto della scissione:
- nessun bene sociale della scissa e delle beneficiarie resterà inutilizzato
- nessun bene sociale della scissa e delle beneficiarie sarà riservato al godimento personale o familiare dei soci o, comunque, sarà destinato a finalità estranee all’esercizio di impresa
- la società scindenda proseguirà la sua attività caratteristica
- le beneficiarie svolgeranno un’effettiva attività di gestione e valorizzazione dei beni, che saranno loro assegnati agli stessi valori contabili e fiscali riconosciuti in capo alla scindenda
- i soci della scissa e delle beneficiarie non effettueranno cessioni/trasferimenti di partecipazioni a terzi
- le società beneficiarie non usufruiranno di un sistema di tassazione agevolato rispetto a quello in vigore per la scindenda.
In tale contesto, l'Agenzia evidenzia che:
- considerato che l'operazione sisostanzia in una scissione parziale proporzionale finalizzata esclusivamente alla divisione nell’esercizio dell’attività immobiliare ovvero alla distinta gestione dell’attività di costruzione, compravendita, gestione (anche turistica) di immobili e aree immobiliari appartenenti a diverse tipologie (per natura, ubicazione geografica, target di clientela)
- non costituisce un’operazione abusiva, non consentendo la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito essendo sorretta da valide ragioni di carattere organizzativo e gestionale e non si pone in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario.