Con la risposta all'interpello n. 83/2018, l'Agenzia ha affermato che:
Come noto, la plusvalenza immobiliare, anche se interviene prima del decorso del quinquennio, non è tassata nel caso in cui l'immobile abbia costituito abitazione principale per la maggior parte del periodo del possesso (art. 67 c. 1 lett. b) Tuir).
Tale concetto risultava pacificamente esteso anche alla cessione delle pertinenze, laddove effettuato unitariamente con l'abitazione principale (CM 12/2007, anche se con riferimento alle imposte indirette).
Buona dottrina (Notariato, studio 45/2011) riteneva che il concetto si estendesse anche alla cessione della sola pertinenza, essendo a tal fine sufficiente che il vincolo pertinenziale si fosse protratto per la maggior parte del periodo del possesso.
Di parere contrario risulta essere l'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito di ritenere che:
Nota: il parere dell'Agenzia:
Si noti, inoltre, che quanto indicato prescinde dall'accatastamento unitario o autonomo della pertinenza (inoltre nel caso del box, si ricorda che la pertinenzialità non è rilevata nelle indicazioni catastali, a differenza di quanto avviene per i terreni, per i quali, secondo l'Agenzia - CM 38/2005 - la pertinenzialità non può sussistere se non è presente la "graffatura" catastale).
Imposte indirette: indipendentemente dalla tassazione IIDD, l'Agenzia evidenzia che:
In ogni caso si deve ritenere salva la possibilità del "riacquisto" entro 1 anno di un'altra pertinenza (in tal caso potendo, peraltro, fruire del relativo credito d'imposta).