Con la risposta all'interpello 80/2018, l'Agenzia ha confermato che:
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i "Consorzi" di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario (cd. "obbligatori", in quanto la loro costituzione è imposta dalla legge al ricorrere di determinate situazioni)
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sono da ricondurre tra gli "enti non commerciali" di tipo associativo (art. 143 e segg. Tuir), sottraendosi, dunque, al regime ordinario dei consorzi "per il coordinamento della produzione e degli scambi" (artt. 2602 e segg. CC) costituiti tra soggetti imprenditori (in tal senso, peraltro, le Cass. n. 11218/1992, n. 1125/1994, n. 3665/2001 e n. 3665/2001).
Conseguentemente:
- non costituisce provento di natura commerciale qualsiasi somma o rimborso corrisposto ai Consorzi in argomento dallo Stato e da enti pubblici, al pari dei contributi versati dai consorziati sempreché dette somme siano percepite nell’esercizio dell’attività propria dei Consorzi ed in conformità alle finalità istituzionali dei Consorzi medesimi (v. CM 28/1991)
- nonchè i contributi consortili e gli altri proventi derivanti dall’attività di manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica attesa anche l’impossibilità di parificare la distribuzione delle acque d’irrigazione ad una mera “erogazione” di servizio, come quelli dell’acqua, gas, luce elettrica, da identificare nell’attività di distribuzione di utenze a soddisfacimento prevalente di un interesse del consumatore, laddove il servizio del Consorzio è assolto prioritariamente nell’interesse generale della bonifica del comprensorio.
- a nulla rilevando, ai fini fiscali, le modifiche normative relative ai criteri di determinazione del contributo consortile che non sono più basati esclusivamente sulla superficie posseduta, ma sono determinati in base ad una tariffa binomia costituita da una quota fissa ed una variabile.
Si noti, infine, che tali enti dovrebbero considerarsi esclusi anche dagli obblighi civilistici propri dei consorzi (deposito dello stato patrimoniale entro il 28/02 dell'esercizio successivo, ecc.).