Risposta all'interpello n. 11/2018: l'Agenzia ha chiarito che:
- posto che i crediti da finanziamento verso soggetti appartenenti al medesimo gruppo rappresentano uno strumento idoneo a "moltiplicare" la fruizione infragruppo dell’agevolazione ACE
- l’art. 10, co. 3, lett. e), del DM 14/03/2012 (“decreto ACE”) prevede la riduzione della base di calcolo dell’ACE del soggetto che presenta un incremento dei finanziamenti rispetto a quelli risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/2010
- il finanziatore (colui che ha registrato il predetto incremento di crediti) può richiedere la disapplicazione della norma antielusiva laddove il destinatario del finanziamento non abbia, a sua volta, eseguito alcuna delle operazioni duplicative del beneficio di cui al medesimo art. 10 del DM ACE, vale a dire: conferimenti in denaro, finanziamenti a soggetti del gruppo, acquisto di partecipazioni o aziende infragruppo.
Il destinatario del finanziamento, tuttavia, potrebbe presentare una propria base ACE alimentata (anche) da propri apporti di capitale. In tal caso, qualora dovesse compiere, lui stesso, un’operazione che duplica la fruizione del beneficio, si presume che abbia utilizzato prioritariamente le somme che gli sono pervenute infragruppo; tali somme, dunque, andranno sterilizzate dalla base ACE del soggetto finanziato. Ne consegue che:
- fino a concorrenza della riduzione operata
- si deve escludere che l’incremento dei crediti da finanziamento registrato dal finanziatore abbia avuto un effetto duplicativo del beneficio ACE nell’ambito del gruppo; entro tali limiti, il finanziatore potrà disapplicare l’articolo 10, co. 3, lett. e), del decreto ACE.
Risposta all'interpello n. 12/2018: è stato inoltre chiarito che:
- se il contribuente presenta una base ACE mista, composta cioè sia da conferimenti che da utili accantonati, laddove compia una o più operazioni di cui all’art. 10 del decreto ACE, dovrà apportare riduzioni fino a concorrenza dell’importo della base ACE formata dai conferimenti. Infatti, è entro tali limiti che può prodursi l’effetto duplicativo del beneficio fiscale
- una volta neutralizzata la base ACE frutto degli apporti di capitale, residua quella alimentata da utili non distribuiti che, come evidenziato in precedenza, rende ulteriori ed eventuali operazioni in uscita non duplicative nel presupposto, però, che non sussistano ulteriori flussi di denaro in ingresso (a fronte delle operazioni di cui all’art. 10 del decreto ACE) che abbiano già formato base ACE per altri soggetti del gruppo.