È legittimo l'accertamento al piccolo imprenditore che dichiara un reddito assai basso ma ha carico un nucleo familiare di quattro persone.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza n. 30778 del 28 novembre con cui ha rigettato il ricorso di un piccolo imprenditore.
Ritenuta corretta quindi la valutazione della Ctr che aveva considerato legittima la ricostruzione operata dall’Ufficio che era partito dal reddito di impresa dichiarato (pari a 17.300 euro lordi), giudicato molto basso considerato che era l’unico reddito nell’ambito di un nucleo familiare composto da quattro persone.
Da questo dato l’Ufficio era partito riscontrando alcune incongruenze contabili (raffronto tra le fatture dei servizi funerari e quelle passive relative alle merci occorrenti) ed extracontabili (tra cui il numero elevato di manifesti utilizzati a fronte del numero esiguo dei funerali denunciati ed il confronto tra acquisti e rimanenze di magazzino).
Tali elementi sono stati considerati dalla Ctr gravi, precisi e concordanti mentre il contribuente si è limitato ad una contestazione generica.
La pronuncia in commento si inserisce in un indirizzo giurisprudenziale di legittimità che ha visto più volte confermate le ricostruzioni indirette dei maggiori ricavi operate dall’Amministrazione finanziaria basate su tovagliometro, bottigliometro e recentemente anche sul farinometro.
La Cassazione ha, infatti, stabilito che l’accertamento induttivo, per quanto riguarda i ristoranti, può fondarsi sia sul numero di tovaglioli portati in lavanderia – che sono indice dei coperti e, quindi, degli incassi (sentenze 18475/2009, 8643/2007 e 9884/2002) – sia sul consumo di acqua minerale, costituendo lo stesso un elemento fondamentale, se non addirittura indispensabile, nelle consumazioni erogate (sentenza 17408/2010).
Quanto all’attività di servizi funebri si segnala una pronuncia (sentenza 243/02/11 del 4 novembre 2011) con cui la Ctp di Ravenna ha stabilito che il numero di bare utilizzate, per i servizi erogati da un’impresa funebre e la “contabilità in nero” scoperta dai verificatori in sede di accesso presso l’azienda costituiscono validi indizi di evasione. I giudici tributari di merito hanno, infatti, ritenuto legittimo l’accertamento analitico-induttivo – ex articolo 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/1973 – basato su tali elementi che costituiscono, quindi, presunzioni “gravi, precise e concordanti” per la ricostruzione di maggiori ricavi operata dall’Amministrazione finanziaria.