Il ricorso alla procedura di definizione agevolata estingue sempre il giudizio in corso. Il contribuente, pertanto, non può puntare a una pronuncia che esamini il fondo della questione perché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. E ciò anche quando l’esistenza della definizione agevolata viene portata a conoscenza del giudice dalla controparte.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 31021 del 30 novembre con cui ha accolto il ricorso di un Comune.
La vicenda riguarda un avviso di accertamento Ici dichiarato illegittimo dalle commissioni di merito. Di qui il ricorso in Cassazione del Comune che depositava documenti comprovanti l'avvenuta definizione della lite ai sensi dell'articolo 11 d.l. 50/17, conv. in legge 96/17 (ovvero istanza di pagamento e quietanze dei versamenti).
Secondo la Cassazione il giudizio deve dichiararsi estinto per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, non applicandosi la sospensione fino al 31 dicembre 2018, possibile solo su istanza del contribuente.
Infatti il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei processi oggetto della definizione agevolata né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione l’effetto di sospendere il relativo giudizio.
Il comma 8 dell’articolo 11 prevede che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta … In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017” e che “il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018”, qualora “il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” (cfr. anche circolare 22/E del 2017).
Secondo il contribuente, invece, l’avvenuta definizione non comporta l’estinzione della pretesa tributaria, con conseguente permanere dell’interesse dell’ente a una pronuncia sul «fondo della questione». Ciò al fine di giovarsi dello jus superveniens costituito dall'art. 1, co.328, legge 205/17 che fa salve le disposizione agevolative per l’Accademia dei Lincei.
La Suprema corte, nel dichiarare estinto il giudizio, ha affermato che il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto.
Inammissibile la tesi della sopravvivenza di un obbligo del contribuente concernente il medesimo rapporto giuridico ormai estinto per effetto della definizione agevolata.