Sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 21 dicembre 2018 state pubblicate le tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314. Tale tariffe dovranno essere utilizzate per determinare nel 2019 l’imponibile da far concorrere al reddito di lavoro dipendente, nel caso in cui il veicolo aziendale sia utilizzato anche per uso personale.
Tariffe Aci
L’Agenzia delle entrate, con le tariffe Aci rese note con il comunicato del 20 gennaio, “assegna” un fringe benefit per ogni veicolo, valido per tutto il 2019. Le tabelle, elaborate dall’Aci, tengono conto dei costi di esercizio del mezzo e della sua progressiva usura, come previsto dalla normativa vigente (articolo 3, comma 1, Dlgs 314/1997).
Nove tabelle in tutto, che si riferiscono alle seguenti categorie di autovetture e motocicli:
Fringe benefit
I valori espressi nelle tabelle vanno utilizzati per quantificare forfetariamente l’importo della remunerazione aggiuntiva derivante al dipendente dalla possibilità di utilizzare il veicolo aziendale anche per fini privati. Infatti, l’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, dispone che, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il valore del “beneficio marginale” è uguale al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Le tabelle dei costi chilometrici di esercizio dei mezzi di trasporto, sono quindi indispensabili per quantificare l’importo del fringe benefit nel caso di vettura aziendale data in uso al dipendente, ma possono essere utili a chiunque utilizzi il proprio mezzo a favore dell’azienda per calcolare il costo d’esercizio annuo della propria macchina per una percorrenza standard di 15mila km l’anno. Se l’auto è assegnata al lavoratore in uso promiscuo soltanto per un periodo, il calcolo dell’imponibile va fatto esclusivamente per quei giorni.
Trattenute nello stipendio
Nel caso in cui il datore di lavoro trattenga dallo stipendio o riceva direttamente dal lavoratore una somma in cambio dell’uso del mezzo anche a scopo personale, quell’importo deve essere scalato dal reddito imponibile del fringe benefit.
Per il veicolo fornito dall’azienda ma utilizzato solo a uso personale, invece, non può essere applicata la determinazione forfetaria, ma piuttosto la regola generale disciplinata dall’articolo 9 del Tuir, che definisce il criterio del valore normale riferito, in questo caso, al valore di mercato del noleggio del tipo di automezzo utilizzato.
Valutazione dell’imponibile separata, infine, per il box o gli eventuali altri beni o servizi accessori concessi al dipendente e connessi all’uso del mezzo.
Rimborsi dipendenti e professionisti
Le nuove tariffe oltre che per il calcolo della remunerazione aggiuntiva alla retribuzione principale del dipendente, possono essere utilizzate anche per il calcolo dei rimborsi spettanti ai dipendenti e professionisti che utilizzano il proprio mezzo per conto di attività del datore di lavoro.
Per ciascun mezzo di trasporto, è possibile rintracciare nell’ultima colonna dei prospetti, il valore del fringe benefit annuale da riportare nella dichiarazione.