Nel recente incontro con la stampa specializzata (Videoforum del 23/01/2019), i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito che:
Con tale interpretazione l'Agenzia "recepisce" la sentenza della di Giustizia UE, relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, nella quale i giudici unionali, confermando un orientamento ormai costante, hanno concluso che la mancata iscrizione al VIES del soggetto acquirente non preclude l’applicazione del regime di esenzione IVA nell’ambito delle cessioni intracomunitarie.
In considerazione della sentenza della Corte di Giustizia UE C-21/16, l’Agenzia delle Entrate ritiene superata la posizione espressa nei documenti di prassi.
La mancata iscrizione al VIES non preclude quindi la possibilità di porre in essere operazioni intracomunitarie, costituendo una mera violazione formale.
L’Agenzia ricorda infine che a seguito dell’emanazione della direttiva n. 1910/2018, che modifica la direttiva n. 2006/112/UE, dal 2020 l’iscrizione al VIES costituirà un condizione sostanziale per porre in essere transazioni