L’Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso note alcune FAQ relative al c.d. saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 per le persone fisiche che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica.
Le FAQ dell’AE-R sul saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione sono le seguenti:
TIPOLOGIA DI DEBITI |
I debiti che rientrano nel c.d. saldo e stralcio sono quelli intestati a persone fisiche risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 01/01/2000 al 31/12/2017 derivanti dall’omesso versamento di:
La norma specifica che deve trattarsi di carichi diversi da quelli annullati automaticamente (“saldo e stralcio 2018” per i debiti inferiori a € 1.000) ai sensi dell’art. 4 del D.L. 119/2018. |
DESTINATARI |
I destinatari sono le persone fisiche che:
Inoltre, fermo restando la condizione che i debiti rientrino tra quelli previsti dalla norma, l’adesione è consentita anche alle persone fisiche, a prescindere dal valore ISEE del proprio nucleo familiare, per le quali:
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VALORE ISEE SUPERIORE A € 20.000 |
La presenza di un valore dell’ISEE del nucleo familiare superiore a € 20.000 impedisce l’accesso all’agevolazione del “Saldo e stralcio”. È possibile comunque aderire, entro il 30/04/2019, alla c.d. rottamazione-ter. |
MODALITA’ DI ADESIONE |
Per l’adesione occorre presentare, entro la data del 30/04/2019, la dichiarazione di adesione utilizzando il Modello SA-ST la cui presentazione può avvenire con le seguenti modalità:
Documenti da allegare:
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COMUNICAZIONI SUCCESSIVE |
L’AE-R, a seguito della presentazione del Modello, invia al contribuente entro il 31/10/2019:
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SCADENZE E CANALI DI PAGAMENTO |
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Le scadenze previste per il pagamento in un’unica soluzione o in maniera rateizzata sono le seguenti:
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OMESSO O TARDIVO PAGAMENTO |
In caso di tardivo pagamento viene previsto un periodo di tolleranza di massimo 5 giorni rispetto alla scadenza delle rate. L’omesso o insufficiente pagamento comporta la perdita dei benefici connessi alla definizione agevolata. Gli eventuali versamenti effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. |
ADESIONE ALLA PRECEDENTI ROTTAMAZIONI (D.L. 148/2017 E D.L. 119/2018) |
La domanda per il c.d. saldo e stralcio è consentita anche alle persone fisiche che hanno già aderito alla c.d. rottamazione-bis (D.L. 148/2017) non perfezionata con l’integrale e tempestivo pagamento delle rate del precedente piano di definizione. Inoltre, anche le persone fisiche che hanno presentato la domanda di adesione alla c.d. rottamazione-ter (D.L. 119/2018), posso presentare domanda per il c.d. saldo e stralcio per i debiti rientranti nel suo ambito applicativo. |