L'atto recante la rinuncia al diritto di usufrutto è soggetto all'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in quanto avente effetti traslativi.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 2252 del 28 gennaio 2019 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Secondo i giudici di legittimità la rinuncia a un diritto reale deve essere equiparata dalla legge fiscale a un trasferimento (e perciò all'atto che la reca si deve applicare l'imposizione proporzionale). Ciò in quanto l'articolo 1 della Tariffa allegata al testo unico dell'imposta di successione e donazione (il decreto legislativo 346/1990) sancisce che l'imposta ipotecaria è dovuta nella misura del 2% per gli atti che la legge sull'imposta di registro considera come “trasferimenti”; l'articolo 1 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 considera come “atti traslativi” la rinuncia “pura e semplice” a diritti reali di godimento; il collegamento tra le due imposte è dato dall’art. 2 del D.lgs. 347/1990 secondo cui la base imponibile dell'imposta ipotecaria è determinata con le stesse regole che sono preordinate a individuare la base imponibile dell'imposta di registro e dell'imposta di successione/donazione.
Inoltre non vi sarebbe alcun logico motivo per assoggettare a imposizione proporzionale l'atto che rechi la cessione del diritto di usufrutto e non assoggettarvi, invece, la rinuncia a detto diritto, poiché tale rinuncia arreca al nudo proprietario un arricchimento identico a quello conseguito da chi riceve l'usufrutto.
Confermata quindi la tesi dell’Agenzia delle entrate espressa tra l’altro in alcuni documenti di prassi (cfr. ris. 25/2007).
In relazione poi alla natura onerosa o gratuita della rinuncia e la sua equiparazione ad un trasferimento, vanno applicate rispettivamente l’imposta di registro o l’imposta di successione/donazione.
Tale ricostruzione a fini fiscali sembra discostarsi da quella civilistica; in particolare, secondo lo studio del Notariato 216-2014, la rinuncia non ha effetti traslativi in quanto il suo unico effetto diretto è la perdita del diritto di usufrutto; la riespansione del diritto del nudo proprietario rappresenta una conseguenza solo indiretta, “dovuta al principio di elasticità del dominio, che tende naturalmente ad espandersi una volta venuto meno il limite che lo comprimeva”.