Con la risposta 25/2019
In merito a tale fattispecie, l'agenzia ha chiarito che:
Tuttavia, questo principio deve essere coordinato con le disposizioni previste dall’articolo 73, Dpr 633/1972 e dal Dm 13 dicembre 1979, in virtù delle quali devono sussistere ed essere conservati, anche in caso di operazioni straordinarie, i requisiti per poter accedere alla procedura, ovvero il possesso, da parte della società controllante, delle azioni o quote delle società controllate per una percentuale superiore al 50%, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente. La ratio di tali norme risiede nella necessità di assicurare che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione avente una valida ragione economica e non un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l’utilizzazione del credito Iva di un altro soggetto (cfr risoluzione n. 232/E del 6 giugno 2008).
Fatta questa premessa, l’Agenzia ritiene che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in capo alla società istante permangano i requisiti che già sussistevano in capo alla società incorporata/ex controllante per l’applicazione della procedura dell’Iva di gruppo anche successivamente all’operazione di fusione per incorporazione.
Ne consegue che la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, già avviata a decorrere dal 2017 dalla ex controllante/incorporata, può proseguire, anche per il periodo d’imposta 2019, in capo alla società istante, con riferimento sia all’attività da quest’ultima svolta sia a quella acquisita per effetto dell’operazione straordinaria.