Con la risposta n. 63/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al corretto trattamento fiscale di una pensione privilegiata ordinaria tabellare, da liquidare a un caporale in congedo affetto da infermità contratta per causa di servizio che comprende, oltre all’assegno tabellare, un assegno di superinvalidità, l’indennità di accompagnamento, l’indennità per cure fisioterapiche e un’indennità integrativa speciale
ha chiarito che:
- le pensioni privilegiate ordinarie, civili e militari, non figurano fra quelle esentate dall’imposta sul reddito delle persone fisiche come, ad esempio, le pensioni di guerra (articolo 34, Dpr 601/1973).
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esenzione riconosciuta per gli “assegni connessi” alle pensioni privilegiate ordinarie.
Inoltre, anche la nota operativa dell’Inpdap (ora Inps) n. 36/2010 (“Assegni accessori spettanti ai titolari di pensione privilegiata ed equo indennizzo”) include tra gli assegni accessori esenti da Irpef:
- l’assegno di superinvalidità
- l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni
- l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo
- l’assegno integrativo
- l’aumento d’integrazione per i familiari a carico
- l’assegno d’incollocabilità.
Di conseguenza, conclude il documento di prassi, gli assegni connessi alla pensione privilegiata ordinaria tabellare in esame, in considerazione della loro autonomia e accessorietà rispetto al trattamento principale, possono beneficiare dell’esenzione Irpef.