Entro il prossimo 28/02 sarà necessario presentare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relativa al IV trimestre 2018.
Per gli altri adempimenti previsti in scandenza il prossimo 28/02, ed in particolare:
- la comunicazione (cd. “spesometro”) dei dati delle fatture attive e passive rispettivamente emesse ed registrate nel 2° semestre 2018 (o nel 3° e 4° trimestre 2018), ex art. 21-bis D.L. 78/2010
- la comunicazione (cd. “esterometro”) dei dati delle fatture attive e passive rispettivamente emesse e registrate nel mese di gennaio effettuate con controparti estere (art. 1 c. 3-bis D.lgs. 127/2015)
è stata annunciata la proroga al 30/04/2019; la proroga non è stata ufficializzata, visto che non è stato ancora pubblicato il relativo DPCM.
Nell'espletare l'adempimento particolari annotazioni vanno effettuate per:
- i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale “normale”. in occasione del IV trimestre dell’anno, nell’esporre i dati di un contribuente a liquidazione IVA trimestrale normale, non dovranno essere compilati i righi VP11 (crediti di imposta), VP12 (interessi dovuti per le liquidazioni IVA trimestrali) e VP14 (IVA da versare o a credito).
Per quanto riguarda i contribuenti mensili, questi:
- compileranno un modulo distinto per ciascuno dei mesi oggetto della liquidazione (ottobre, novembre e dicembre)
mentre i contribuenti trimestrali “speciali” (distributori di carburante, autotrasportatori conto terzi, ecc):
- dovranno compilare un modulo relativo a tutto il trimestre, che un’effettiva liquidazione di imposta, che in caso di debito doveva essere versata entro il 18 febbraio (il 16 cadeva di sabato).
INDICAZIONE ACCONTO IVA DOVUTO
Tutte le tiplogie di contribuenti sopra indica dovranno indicare nel rigo VP13 l’acconto IVA dovuto (anche se non versato), con specifica del criterio di determinazione adottato:
- codice 1 in caso di calcolo effettuato sul dato storico;
- codice 2 per acconto previsionale
- e codice 3 per acconto analitico – effettivo, ovvero basato su un’apposita liquidazione IVA alla data del 20 dicembre 2018, considerando tutte le operazioni effettuate a tale data, anche se non già fatturate. Infine, codice 4 specificatamente dedicato ai soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, eccetera.
Ove l'acconto non sia dovuto non si dovrà compilare il rigo VP13.