Con la risposta n. 82/2019 l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso di una una società di capitali (Alfa), priva di stabile organizzazione in Italia, che opera nel settore immobiliare occupandosi della acquisizione, valorizzazione e gestione di immobili, e detiene una partecipazione nella misura del 100% in tre società italiane (Beta, Gamma e Delta), per le quali
- era stato deciso chea partire dal periodo d’imposta 2018, optassero per il regime del consolidato fiscale nazionale (articolo 117, comma 2-bis, Tuir), designando Gamma come consolidante
- senza tuttavia porre in essere i necessari adempimenti formali (presentazione da parte di Alfa del modello per la designazione di Gamma come consolidante e la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per il regime, da parte di quest’ultima, mediante compilazione del quadro OP del modello Redditi SC 2018.
ha chiarito che:
- Gamma potrà accedere, a partire dal periodo d’imposta 2018, al consolidato fiscale nazionale, in qualità di consolidata, se:
- la violazione non è stata constatata o non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali la società istante ha avuto formale conoscenza
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalla norma (articoli 117 e seguenti del Tuir) alla data originaria di scadenza del termine previsto per l’esercizio dell’opzione
- esercita l’opzione compilando il quadro OP del modello Redditi 2019 e versando la sanzione di 250 euro (remissione in bonis).
Allo stesso modo, Alfa, avvalendosi anch’essa della remissione in bonis, può presentare il modello di designazione della controllata italiana consolidante (Gamma) entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2018, versando la sanzione di 250 euro.