Non si può condannare per il reato di cui all’art. 10-bis d.lgs. 74/2000 il datore che non versa le ritenute sulla base di verifiche “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti: è necessario, per l’integrazione del reato, il superamento della soglia di punibilità (150 mila euro) nell’annualità di riferimento e si può verificarlo soltanto sommare tutte le ritenute non versate.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenza 13610 del 28 marzo con cui ha accolto il ricorso di un imputato che aveva denunciato vizio di motivazione in quanto la Corte d’appello aveva ammesso che il superamento della soglia di punibilità era stato verificato attraverso un controllo parziale, con metodo induttivo, che aveva riguardato poco più della metà delle certificazioni.
Secondo la Cassazione, invece, per verificare il superamento della soglia è necessario sommare tutte le ritenute non versate al fisco che siano state operate e certificate nello stesso periodo d’imposta, anche se riferite a differenti tipologie di redditi e di compensi o a diversi sostituiti.
Nel caso in esame, infatti, è risultato dalle dichiarazioni di un testimone che su 154 certificazioni per lavoro dipendente relativamente a un preciso anno 79 (dunque poco più della metà) erano state sottoposte a controllo incrociato con la dichiarazione della società.
La Cassazione ricorda innanzitutto che per effetto del d.lgs. 158/2015 sono state apportate alcune modifiche all’articolo 10-bis del decreto legislativo n.74 del 2000. In particolare, c’è stata un'estensione della portata della norma ed una contestuale riformulazione della rubrica ora titolata "omesso versamento di ritenute dovute o certificate", oltre che la previsione di una soglia di punibilità (quale ulteriore elemento costitutivo del reato) di 150 mila euro.
Hanno errato quindi i giudici di merito a ritenere tale soglia superata in via presuntiva.
Infatti, non è sufficiente la sola verifica “a campione” delle certificazioni rilasciate ai sostituiti, ma è necessario, proprio per la presenza di una soglia di punibilità, che la verifica investa complessivamente tutte le certificazioni, al fine di verificare se l’ammontare complessivo delle ritenute il cui versamento è stato omesso superi, nell’annualità di imposta di riferimento, il limite legale determinato dal legislatore, in difetto conseguendone l’insussistenza del fatto, che non è nemmeno punibile a titolo di tentativo, poiché, avuto riguardo alla condotta omissiva penalmente rilevante o è scaduto il termine stabilito dalla legge, di modo che il reato è già consumato, oppure il termine non è ancora decorso, e allora il soggetto obbligato può ancora adempiere.
Mancava quindi la prova di un elemento costitutivo del reato rappresentata dal sicuro superamento della soglia di punibilità, necessario al fine di un giudizio di colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio.