Con la risoluzione n. 40/E del 2 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate:
ha chiarito in linea con il parere tecnico di competenza del ministero dello Sviluppo economico che:
Tali investimenti:
Tali devono considerarsi, in particolare, gli investimenti effettuati dalla società per la realizzazione di “...un sistema informatico condiviso cross-department per la gestione e l'allineamento delle informazioni e dei documenti in tempo reale in un contesto caratterizzato dalla generazione continua di informazioni necessarie allo svolgimento delle attività core, anche da parte di diversi reparti aziendali...”.
Secondo il suddetto parere tecnico, tali investimenti sono più propriamente inquadrabili nella categoria “innovazione di processo” e, in quanto tali, non sono agevolabili agli effetti della disciplina del credito di imposta (confermando quanto affermato con la RM 46/2018).
Il ministero dello Sviluppo economico, richiamando anche la citata risoluzione. ritiene che le attività oggetto d’interpello non siano riconducibili alle attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale” tradizionalmente ammissibili al credito di imposta in argomento.
Al riguardo, la risoluzione 46/E riconduceva le stesse attività, anche per quanto riguarda la parte software, tra quelle direttamente realizzative di un programma di investimenti in beni strumentali materiali e immateriali direttamente impiegati nel processo produttivo dell’impresa ancorché costituenti investimenti innovativi per l’impresa stessa.
Secondo il ministero dello Sviluppo economico, deve ritenersi che la regola interpretativa affermata nella risoluzione 46/2018 assuma valenza di principio generale e, dunque, pur nella considerazione della diversità degli elementi di fatto, sia applicabile, mutatis mutandis, anche nel caso ora prospettato.