In tema di Irap dei professionisti costituisce indice della sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione Irap l’elevato valore dei costi sostenuti: dunque non sfugge al tributo sulle attività produttive il professionista che non ha dipendenti ma spende tanto per immobili e quote di ammortamento
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 9456 del 4 aprile con cui ha rigettato il ricorso di un ingegnere.
Nel caso di specie un professionista impugnava un diniego di rimborso Irap con ricorso rigettato sia in primo grado che in appello. La Cassazione poi cassava con rinvio per difetto di motivazione della pronuncia della Ctr. Chiamata a pronunciarsi di nuovo la Ctr del Lazio rigettava di nuovo le doglianze del contribuente ritenendo che lo stesso, pur in assenza di personale dipendente, avesse sostenuto ingenti spese per immobili (RE9) e quote di ammortamento per le spese relative all’acquisto di altri beni (RE6).
Col ricorso in Cassazione il contribuente denunciava, tra l’altro, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui lo studio non rappresenta sintomo di autonoma organizzazione trattandosi di bene strumentale non eccedente il minimo. Inoltre le spese erano riferibili ad energia elettrica, carburante, premi assicurazione autovetture e bollette telefoniche.
Nel rigettare il ricorso del contribuente la Cassazione precisa che la circostanza dell’assenza di dipendenti non è sufficiente ad escludere l’autonoma organizzazione in presenza, comunque, di spese di notevole entità sostenute in tutti gli anni di imposta considerati, ben potendo il fattore produttivo essere rappresentato anche dal solo capitale, se di notevole entità.
La pronuncia si pone in contrasto con gli ultimi arresti secondo cui il valore assoluto dei compensi e dei costi (così come il loro reciproco rapporto percentuale) non fornisce sempre elementi utili per desumere l’esistenza del presupposto impositivo, “posto che i compensi alti possono essere sintomo anche del mero valore ponderale specifico dell’attività professionale (si pensi al chirurgo plastico delle dive dello spettacolo)”; mentre l’elevato ammontare delle spese può dipendere da costi strettamente collegati all’aspetto personale dell’attività professionale (spese alberghiere o di rappresentanza, carburante utilizzato per il veicolo strumentale etc.) “e costituenti mero elemento passivo per l’esercente l’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlate pertanto all’implementazione dell’aspetto organizzativo, e perciò stesso inidonee a descrivere il modo in cui l’attività è concretamente esercitata (cfr. 26574/2018, 21762/2018, 9431/2018, 4851/2018 e 23557/2016; per i compensi cfr. in senso conforme Cass. 29863/2017 e 22705/2016).