Con la risposta n. 132/2019, l'Agenzia delle Entrate:
premesso che:
Con specifico riferimento alla numerazione delle fatture, l’Agenzia ribadisce quanto già chiarito nella risoluzione 1/2013, cioè che deve ritenersi compatibile con quanto richiesto dalla disciplina Iva (cfr articolo 21, comma 2, lettera b, Dpr 633/1972) “qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, se del caso, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa”.
Queste disposizioni non sono state modificate a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo generalizzato di e-fattura e, quindi, l’Amministrazione ritiene che l’istante, nell’emettere (in qualità di cessionario) le autofatture elettroniche relative agli acquisti effettuati dagli agricoltori in regime di esonero, è libero di scegliere, nel rispetto di un’ordinata contabilità, il sistema di numerazione che preferisce, a patto, però, che quest’ultimo sia idoneo a garantire l’identificazione certa e univocadei documenti, anche tramite l’indicazione della data.