Con la risposta n. 137/2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso di un commercialista, che vuole fruire del regime forfettario, che
- collabora con una società a responsabilità limitata partecipata con una quota dell’80% dalla moglie.
- è membro del consiglio di amministrazione della Srl
- ha emesso parcelle nei confronti della società tanto nel periodo d’imposta 2017 quanto nel periodo d’imposta 2018 (per una quota pari, rispettivamente al 36% e al 28% del proprio fatturato)
ribadisce che:
- non è possibile accedere al regime forfetario se si controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte da chi intende applicare la disciplina agevolata. Pertanto, in mancanza di una delle condizioni indicate dalla norma, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare il (o permanere nel) regime forfetario.
Rispetto alla decorrenza della causa ostativa, nella circolare n. 9/2019 è stato precisato che assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione della normativa di favore può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario.
Con riferimento al caso concreto sottoposto al suo esame, quindi, l’Agenzia sottolinea che il contribuente:
- può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in tale anno e, ove ne sia accertata l’esistenza, comporterà la decadenza dal regime nel 2020
- ricorre la prima condizione (controllo indiretto) in quanto, come precisato dalla CM 9/2019, nell’ambito delle persone interposte vanno ricompresi i familiari indicati dall’articolo 5, comma 5, Tuir, tra i quali figura anche il coniuge
- il professionista ha dichiarato di svolgere un’attività diversa da quella svolta dalla s.r.l. indirettamente controllata; ove le attività esercitate dal commercialista e dalla società indirettamente controllata dovessero effettivamente essere riconducibili a due sezioni Ateco differenti (circostanza, quest’ultima, che vertendo su una questione di fatto non può essere valutata in sede di interpello, ma rispetto alla quale rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria) non risulterebbe integrata la causa ostativa in esame e, quindi, non si verificherebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.