Nell'Interpello n. 151 di ieri l'Agenzia Entrate ha nuovamente affrontato le fattispecie ostative al regime forfettario costituite dal controllo di Srl con attività riconducibile a quella svolta in proprio nel regime agevolato.
CASO
Il contribuente è socio (al 50%), nonchè amministratore dal 18/02/2014, di una SRL (non in regime di trasparenza), con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”. Il restante 50% del capitale sociale è posseduto da un'altra persona fisica, non legata all'istante da vincoli di parentela.
Ai sensi dell'articolo ... dello Statuto della Società “l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dall’articolo 2479 bis, comma 3 c.c.” L’istante riferisce altresì che, in data ..., ha richiesto e ottenuto per sé una partita iva con codice attività 702209, “altre attività di consulenza amministrativa”, indicando il codice di adesione al regime forfetario, di cui alla L. n. 190/2014, e che nel corso dell'esercizio l'attività di consulenza si è svolta regolarmente in tale regime fiscale.
L’istante ritiene di poter aderire per l’annualità 2019 al regime forfetario in quanto la sua situazione non configura né un’ipotesi di controllo diretto, né un’ipotesi di controllo indiretto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, poiché:
RISPOSTA
La risposta dell'Agenzia è negativa.
Viene ribadito che affinché operi la causa ostativa è necessaria la compresenza:
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può permanere (dal 2020) nel regime forfetario.
In relazione alla prima fattispecie, viene ribadito quanto affermato nella CM n. 9/2019, cioè che il possesso di una partecipazione al 50% determina una forma di controllo di cui all’art. 2359, co. 1, n. 2, Cod. Civ. - INFLUENZA DOMINANTE.
Per quanto riguarda la seconda fattispecie:
Essendo integrata la causa ostativa il contribuente decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 ferma restando comunque l’applicabilità del regime forfetario nel periodo d’imposta 2019.
CLUASOLA DI SALVAGUARDIA
Tuttavia, al fine di salvaguardare i comportamenti tenuti dai contribuenti nelle more della pubblicazione della CM n. 9/2019, qualora non sia effettuata alcuna cessione di beni o prestazione di servizi a qualsiasi titolo, ivi compreso per l’attività di amministratore, da parte dell’istante alla Srl controllata a decorrere dal 10/04/2019 (data di pubblicazione della citata CM 9/2019) e laddove l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della Srl controllata (si presume entro il 31/12/2019 e senza percepire alcun compenso nel 2019), lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020.