La circolare n. 3721/C/2019 del MISE illustra le modifiche previste nella rappresentazione, nelle visure rilasciate dal Registro Imprese, del concordato preventivo a seguito dell’omologazione e fino al completamento dell’esecuzione della relativa proposta.
La Circ. Mise n. 3721/C/2019 chiarisce, a seguito di perplessità sollevate dalle imprese interessate
In sostanza, le imprese hanno constatato la presenza nelle visure della pendenza della procedura di concordato preventivo anche a seguito dell’emissione del decreto di omologazione, nonostante l'art. 181 della stessa l.fall. preveda che la chiusura della procedura avvenga con il decreto di omologazione.
A tal fine, per evitare che la consultazione della misura possa indurre all’errato convincimento circa la pendenza della procedura, il documento in esame illustra le modifiche previste il cui fine è quello di rendere più evidente che l'impresa si trova nella fase di esecuzione della proposta di concordato preventivo.
SITUAZIONE VIGENTE |
Nella visura ordinaria, le informazioni circa la procedura di concordato preventivo sono presenti, anche dopo l'iscrizione dell'omologa,
Non risultano esposte le date di revoca della procedura e di avvenuta esecuzione, in quanto la loro indicazione ha come conseguenza quella
Si osserva che le trascrizioni si generano per ogni iscrizione relativa allo stato di avanzamento della procedura e risultano visibili sulla visura storica. |
MODIFICHE |
Nella visura ordinaria:
Il commissario giudiziale sarà ancora presente tra le persone in carica, ma la sua visualizzazione e quella di cariche analoghe
La "scritta fissa 96" (non esistenza di procedura in corso) continua a non essere emessa fino al completamento della fase di esecuzione del concordato. Come già previsto, con l'iscrizione dell'avvenuta esecuzione del concordato preventivo
Si osserva che i predetti dati e quelli iscritti nel tempo restano consultabili nella visura storica. |