I mediatori creditizi possono svolgere, in via non prevalente, attività di consulenza svincolata e autonoma dall’intermediazione del finanziamento. È quanto emerge dalla comunicazione n. 22/2019 e Comunicato stampa dell’Organismo degli agenti e mediatori (OAM).
L’OAM, con la finalità di prevenire pratiche anomale e elusive degli obblighi normativi previsti in capo ai mediatori creditizi, ha fornito, con la comunicazione n. 22/2019, ulteriori indicazioni
Il documento in esame evidenzia che nell’ambito dell’intermediazione creditizia è diffusa la prassi, che si estende anche a settori non espressamente previsti dall’art. 128-sexies del TUB (quali quello di accesso ai finanziamenti agevolati), secondo cui il mediatore creditizio, a prescindere dal servizio di mediazione,
MEDIATORE CREDITIZIO (art. 128-sexies del TUB) (richiamo delle disposizioni per i fini che qui interessano) |
È mediatore creditizio
Da quanto sopra emerge che l’elemento caratterizzante l’attività del mediatore creditizio è la messa in relazione:
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Il mediatore creditizio
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Dal quadro normativo sopra evidenziato emerge che lo stesso
Pertanto, i servizi di consulenza svincolata devono essere connessi e strumentali all’attività tipica di mediazione che deve risultante prevalente.
Inoltre, il mediatore è tenuto al rispetto degli obblighi trasparenza verso il cliente (comunicazione del compenso percepito dalla consulenza, ai fini del calcolo del TAEG)
L’applicazione delle predette condizioni è prevista anche nell’ambito dei servizi di consulenza continuativa al settore corporate, diretta all’analisi del fabbisogno finanziario del cliente e svolta in via presupposta per favorire l’ottenimento del finanziamento da parte di quest’ultimo.