Valido anche senza contraddittorio l’accertamento innescato dalla consultazione del software Gerico ma poi fondato sulla contabilità fornita dal contribuente.
Lo ha precisato la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 15344 del 6 giugno 2019, ha respinto il ricorso di un piccolo imprenditore che aveva ricevuto una rettifica del reddito partita da Gerico ma poi fondata sui dati contabili, senza mai essere convocato dall’ufficio.
Col proprio ricorso l’uomo si doleva del fatto che la Ctr non avesse fornito motivazione sulla doglianza relativa alla mancata instaurazione del contraddittorio che doveva considerarsi obbligatorio trattandosi di accertamento fondato sugli studi di settore.
Nel rigettare la doglianza la Cassazione ricorda innanzitutto la differenza tra accertamento analitico-induttivo e quello fondato sugli studi di settore.
Mentre, con l’accertamento analitico induttivo, come quello fatto in questo caso, la determinazione del reddito è effettuata nell'ambito delle stesse risultanze della contabilità, ma con una ricostruzione induttiva solo di singoli elementi, dei quali risulta provata aliunde (cioè mediante elementi inferenziali esterni alla contabilità) la mancanza o l'inesattezza. Tale metodo di accertamento presuppone, diversamente da quello induttivo c.d. "puro", che la documentazione contabile sia nel complesso attendibile. Pertanto, in tema di rettifica dei redditi d'impresa mediante accertamento analitico induttivo, la ricostruzione fondata sulle presunzioni semplici, di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha ad oggetto il reddito nella sua totalità, ma singoli elementi attivi e passivi.
L’accertamento basato sugli studi di settore ha sì carattere presuntivo ma consente all’amministrazione una ricostruzione complessiva dei ricavi in presenza di gravi incongruenza tra quanto dichiarato e quanto avrebbe dovuto essere dichiarato in rapporto alle condizioni dell’attività svolta.
La Ctr aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate con la costatazione che le fasi dell'accertamento erano state caratterizzate dalla sola utilizzazione dei dati contabili forniti dallo stesso contribuente, così escludendo implicitamente che l'ufficio avesse utilizzato dati extracontabili e studi di settore.
Dagli atti emergeva infatti che l’Ufficio aveva provveduto ad una rielaborazione della percentuale di ricarico sul costo del venduto utilizzando le fatture di acquisto e di vendita presentate dallo stesso contribuente. Il riferimento a Gerico è stato fatto solo come innesco iniziale del controllo che ha indotto l’ufficio a procedere ad una rielaborazione dei ricavi basata sugli stessi dati forniti dal contribuente mediante il calcolo della media aritmetica sugli articoli in vendita ritenuti più significativi.
Quindi l’accertamento dell’ufficio era basato sui dati contabili prodotti dal contribuente e non fondato sugli studi di settore.