In tema di accertamento induttivo nei confronti di un bar, il giudice deve considerare anche la percentuale di ricarico dei prodotti diversi dal caffè, qualora costituiscano uno dei punti essenziali dell'accertamento, che avevano formato oggetto di discussione fra le parti sia nel giudizio di primo che di secondo grado.
Inoltre nella valutazione dell’atto impugnato, il Giudice tributario non ha poteri di equità sostitutiva, dovendo pertanto motivare i propri giudizi estimativi in rapporto al materiale istruttorio non potendo limitarsi a ridurre sic et simpliciter i maggiori ricavi accertati.
Lo ha stabilito la Cassazione con ordinanza 16960 del 25 giugno 2019 con cui ha accolto il ricorso di una contribuente che aveva denunciato il mancato esame, da parte della CTR, della ricostruzione dei ricavi operata in sede di accertamento con riguardo alla somministrazione di prodotti diversi dal caffè
La Ctp di Napoli nell’accogliere accoglieva il ricorso della contribuente ritenendo insussistenti i requisiti di gravità, precisione e concordanza sia nella ricostruzione dei ricavi da somministrazione di caffè, che per i prodotti diversi da quelli tipici da bar come orologi, pupazzi, accessori e gadget.
In particolare per i primi, a fronte di una percentuale di ricarico sul costo del venduto del 100% applicata dall’Ufficio la Ctp aveva constatato una percentuale media non superiore al 70%, mentre per i prodotti diversi le percentuali non sono superiori addirittura al 20% del costo di acquisto.
La Ctr Campania accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio riducendo del 30% i maggiori ricavi accertati.
Di qui il ricorso per Cassazione con cui la contribuente denunciava mancato esame, da parte della CTR, della ricostruzione dei ricavi operata in sede di accertamento con riguardo alla somministrazione, nell'esercizio dell'indicata attività, di prodotti diversi dal caffè.
Il ricorso è stato accolto: la Ctr infatti ha errato
Di conseguenza la controversia è stata rinviata per un nuovo esame ad altra sezione della Ctr Campania.