Ai fini Irap non è decisiva l'entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 17958 del 4 luglio 2019 con cui ha accolto il ricorso presentato da un medico convenzionato col SSN.
Il contribuente ricorreva avverso il silenzio rifiuto all’istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2004 al 2007.
Secondo la Ctr Lombardia il contribuente, medico convenzionato con il SSN era da assoggettare ad Irap essendo l’autonoma organizzazione desumibile dalla notevole entità dei redditi prodotti.
La Cassazione ha ribaltato il verdetto, accogliendo il ricorso del contribuente. In particolare i giudici di legittimità hanno ricordato due principi:
1) secondo diverse pronunce della giurisprudenza di merito (cfr. Ctr Lazio 1137/01/14) avallate da quella di legittimità (cfr. Cass. 22027/2017) il medico di medicina generale non è assoggettabile ad Irap se esercita la professione utilizzando esclusivamente i beni strumentali di cui è obbligato a dotarsi sulla base della convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le attrezzature necessarie per l’esercizio dell’attività di medico convenzionato, come individuate dall’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale che ne regola il rapporto, non eccedono il minimo indispensabile per l’esercizio della professione medica, in quanto è la stessa convenzione che qualifica gli arredi e le attrezzature prescritte come indispensabili per l’esercizio della medicina generale: indispensabilità equivale a minimalità. Da ultimo, secondo il comma 1-bis introdotto nell’ambito dell’articolo 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 dalla legge di stabilità 2016, “L’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale”;
2) quanto, invece, ai redditi percepiti dal contribuente, con riferimento all'applicabilità dell'IRAP, l’elemento della entità dei compensi percepiti dal contribuente, cioè dell'ammontare del reddito conseguito, è di per sé irrilevante ai fini che interessano (cfr. Cass. 22705/2016 e 4929/2012).
L’errore della Ctr è stato quello di desumere l’autonoma organizzazione esclusivamente dall’entità dei redditi conseguiti, elemento invece non decisivo, come chiarito recentemente anche da Cassazione 28636/2017 e 29863/2017 secondo cui l'ammontare del reddito conseguito, nonché dei costi sostenuti non è rilevante al fine della ricorrenza del presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dall'art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.
I giudici di appello hanno omesso ogni valutazione degli elementi relativi alle concrete modalità di svolgimento dell'attività, dedotte dal contribuente, ritenendo decisiva l'entità dei redditi prodotti dal medico convenzionato, che, invece, non è significativa, in assenza di ulteriori elementi da cui evincersi la sussistenza di un’autonoma organizzazione