Con la risposta all’interpello n. 261 del 17 luglio 2019, l'Agenzia delle Entrate:
- relativamente al caso di:
- Una provincia che per i propri immobili effettua pratiche catastali quali, ad esempio, aggiornamento catasto terreni, aggiornamento catasto fabbricati con tipo di mappale, tipo di frazionamento, pratica docfa e volture.
- Evuole sapere se per questi documenti può usufruire dell’esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali e dell’imposta di bollo
L'Agenzia evidenzia che:
- Per l’esenzione dal pagamento dei tributi speciali l’Agenzia ricorda che occorre far riferimento all’articolo unico della legge n. 228/1954 che stabilisce che “Gli enti Regione, anche se a statuto autonomo, a decorrere dal 1° gennaio 1953, le Province, i Comuni e gli Enti di beneficenza, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esenti dal pagamento dei diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive disposizioni legislative di proroga”. Con la circolare n. 2/2009, l’Agenzia del territorio ha chiarito che il regime agevolativo si applica anche per i servizi catastali intervenuti dopo l’emanazione della legge purché l’obbligo dell’adempimento ricada sull’ente territoriale e non si tratti di tributi la cui applicazione sia espressamente prevista dalla legge a carico degli stessi Enti.
Di conseguenza tutte le pratiche catastali presentate dalla provincia e riguardanti propri immobili possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla legge n. 228/1954.
Per quanto riguarda l’esenzione dall’imposta di bollo, la tabella, allegato B del Dpr n. 642/1972 elenca tutti gli atti, i documenti e i registri esenti in modo assoluto; in particolare, l’articolo 16 della tabella in esame prevede l’esenzione dell’imposta di bollo per gli “Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati”.
Ciò stabilito, la provincia rientra a tutti gli effetti tra gli enti citati: ne consegue che gli atti posti in essere e scambiati con Stato, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane e con la stessa Agenzia delle entrate, in quanto amministrazione dello Stato, non sono soggetti a imposta di bollo.