Le variazioni dell’imponibile e dell’Iva nell’ambito della disciplina dello split payment, anche con l’introduzione della fattura elettronica, sono quelle descritte nella C.M. 15/2015. È quanto emerge dalla risposta n. 263/2019 dell’Agenzia.
Il quesito oggetto di interpello attiene a due fatture elettroniche (aventi ad oggetti il canone di noleggio), soggette al regime dello split payment, a fronte delle quali, per la non correttezza delle stesse, sono state emesse, per ciascuna di esse, due note di credito oggetto di rifiuto per i seguenti motivi:
Prima fattura
(indica una prestazione già fatturata)
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- prima nota credito: riporta l’indicazione di “IVA ad esigibilità immediata” e non di “Scissione di pagamenti” ed errata indicazione dell’importo nei campi “importo da pagare” e “imponibile”;
- seconda nota credito: è “emessa come natura IVA non soggette” e rifiutata con le opportune annotazioni
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Seconda fattura
(errato periodo della prestazione)
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- prima nota credito: rifiuto con l’annotazione della mancata applicazione dello split payment;
- seconda nota credito: si riferisce allo storno parziale della fattura Iva e, quindi, la stessa nota va emessa con Iva imponibile e Iva scissione pagamenti
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A fronte del caso prospettato, l’Agenzia richiama, in aggiunta al disposto dell’art. 26 del DPR 633/1972 che disciplina i casi di variazione dell’imponibile o dell’imposta, le disposizioni del co. 1, art. 17-ter, del medesimo decreto Iva, il quale prevede che per le cessioni/prestazioni effettuate verso le AA.PP., come definite dal co. 2, art. 1, L. 196/2009, per le quali i cessionari/committenti non sono debitori d’imposta in base alle disposizioni Iva, l’imposta è versata dagli stessi secondo modalità e termini fissati con decreto del MEF.
La C.M. 15/2015 ha chiarito quanto segue con riguardo alle note di variazione
- nel caso in cui il fornitore, in presenza dei relativi presupposti ex art. 26, del DPR 633/1972, emetta una nota di variazione in aumento, torna sempre applicabile il meccanismo della scissione dei pagamenti e, quindi, la stessa deve essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e dell’imposta e fare riferimento alla fattura originaria emessa;
- quando la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in sede di “scissione dei pagamenti” o “split payment”, la stessa deve essere numerata, indicare l’ammontare della variazione e dell’imposta e fare riferimento alla suddetta fattura; trattandosi di una rettifica relativa all’Iva non confluita nella liquidazione periodica del fornitore, lo stesso dovrà solo procedere ad apposita annotazione in rettifica nel registro delle fatture, senza che si determini alcuna incidenza nella liquidazione IVA.
Di conseguenza, la P.A. committente/cessionaria:
- acquisto effettuato in ambito commerciale: in tal caso provvede alla registrazione della nota di variazione nel registro IVA vendite, fermo restando la contestuale registrazione nel registro IVA acquisti, onde stornare la parte di Iva in precedenza computata nel debito e rettificare l’Iva detraibile;
- acquisto destinato alla sfera istituzionale non commerciale: l’Iva versata in eccesso rispetto a quella indicata nell’originaria fattura può essere computata dalla P.A. a scomputo dei successivi versamenti Iva da effettuare nell’ambito della scissione dei pagamenti.
Le modalità sopra evidenziate risultano applicabili alla fattispecie in esame di cui l’Agenzia ha ritenuto poco chiari alcuni suoi aspetti. Infine, la stessa Agenzia ricorda che la rettifica di inesattezza della fatturazione si configura come “un originario errore della fattura in sé considerata, che sin dalla sua emissione esprime una divergenza tra la realtà effettiva e quella dichiarata” (R.M. 185/2001)